IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 20 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, concernente le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, concernente le tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;
Considerata l'opportunita' di una revisione delle tariffe e dei canoni per un loro adeguamento al costo dei servizi;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;
Decreta:
Articolo unico:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le tariffe telegrafiche, relative ai servizi di stampa e di informazione per l'interno della Repubblica svolti in concessione, sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Dalla stessa data e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, citato nelle premesse.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1