DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 920/1981 - Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

Numero 920 Anno 1981 GU 19.02.1982 Codice 081U0920

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;920

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il titolo I, ordinamento didattico, capitolo I, disposizioni generali, articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e il capitolo II, facolta' di ingegneria, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi e sostituiti come segue:

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Costituzione del Politecnico

Art. 1. - Il Politecnico di Milano ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnologia, di impartire istruzione specifica nel campo dell'ingegneria e dell'architettura e di rilasciare le rispettive lauree.
Il Politecnico si articola nelle seguenti facolta':
facolta' di ingegneria;
facolta' di architettura.
Il Politecnico ha altresi' il fine di perfezionare nei diversi rami della scienza e della tecnica i laureati in ingegneria, in architettura, in scienze sperimentali applicate ed in scienze economiche applicate.
Il Politecnico inoltre cura l'aggiornamento tecnologico e professionale di ingegneri, architetti ed altri tecnici.
Art. 2. - Il Politecnico e' organizzato in istituti policattedra.
Per fini particolari possono essere istituiti gabinetti, che vengono annessi ad un istituto policattedra.
Con le modalita' e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, possono essere inoltre costituiti scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, nonche' seminari.
Art. 3. - Con decreto rettorale, previa delibera dei competenti organi accademici, con le modalita' previste dalle vigenti leggi, sono costituiti i centri e servizi previsti dal presente statuto.
Art. 4. - Per lo svolgimento delle attivita' statutarie il Politecnico potra' stipulare particolari convenzioni con enti pubblici e privati, con le modalita' e nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

Titolo II
Istituti policattedra e gabinetti

Art. 5. - Ogni istituto comprende piu' insegnamenti che possono far capo anche a diverse facolta' e puo' essere dotato di una biblioteca specifica.
Negli istituti vengono svolte le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree previste nel presente statuto, nonche' ricerche scientifiche per il progresso delle discipline afferenti agli istituti stessi.
Art. 6. - Fatto salvo il principio che gli istituti devono essere comunque policattedra, e nel rispetto delle connessioni tra le discipline e della liberta' dei singoli docenti, il senato accademico, su proposta dei consigli di facolta' interessati, determina gli insegnamenti afferenti ai singoli istituti, avendo preventivamente sentito il direttore dell'istituto ed i titolari degli insegnamenti stessi.
Art. 7. - Gli istituti dispongono di locali, attrezzature, biblioteche, personale nonche' di una propria dotazione sul bilancio del Politecnico determinata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta dei competenti consigli di facolta'.
Gli istituti potranno altresi' fruire di assegnazioni erogate da enti o privati.
Art. 8. - Sono istituti policattedra del politecnico di Milano i seguenti:
chimica;
chimica fisica, elettrochimica e metallurgia;
chimica industriale;
conservazione dei beni architettonici e ambientali;
disegno e restauro;
edilizia;
elettrotecnica ed elettronica;
elettrotecnica industriale;
fisica;
fisica tecnica;
idraulica;
ingegneria aerospaziale;
ingegneria nucleare;
ingegneria sanitaria;
ingegneria urbanistica;
macchine;
matematica;
materie giuridiche;
meccanica e costruzione delle macchine;
progettazione dell'architettura;
programmazione e produzione edilizia;
scienza e tecnica delle costruzioni;
scienze del territorio;
topografia, fotogrammetria e geofisica;
vie e trasporti.
Il gabinetto di ergotecnica e' annesso all'istituto di meccanica e costruzione delle macchine.

Titolo III
Centri e servizi

Art. 9. - Per l'organizzazione di tutte le attivita' delle facolta' ed in particolare per il coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, sono istituiti:
la presidenza della facolta' di ingegneria;
la presidenza della facolta' di architettura, dirette dai rispettivi presidi.
Art. 10. - Nel Politecnico, oltre alle biblioteche di istituto, sono istituite:
la biblioteca centrale della facolta' di ingegneria;
la biblioteca centrale della facolta' di architettura.
Le biblioteche centrali sono disciplinate da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentita la facolta' interessata.
Responsabili scientifici delle biblioteche centrali sono i loro sovrintendenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo delle rispettive facolta' su proposta dei consigli delle facolta' stesse.
Art. 11. - Per le esigenze scientifiche e didattiche del Politecnico e' costituito il centro di calcolo del Politecnico che potra' anche svolgere attivita' di ricerca scientifica e servizio per terzi.
Il centro di calcolo e' disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentite le facolta'. Detto regolamento dovra' prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico. Sia il direttore sia i componenti del consiglio scientifico dovranno essere docenti del Politecnico con esperienza nel campo della elaborazione dei dati. Il direttore dovra' essere un docente di ruolo.
Art. 12. - Per facilitare i rapporti e gli scambi di docenti e studiosi tra le facolta' ed organizzazioni scientifiche, culturali e didattiche straniere sono istituiti:
il centro rapporti internazionali della facolta' di ingegneria; il centro rapporti internazionali della facolta' di architettura.
Questi centri, che non godranno di alcun contributo a carico del bilancio del Politecnico, saranno disciplinati da regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta della rispettiva facolta'. Detto regolamento dovra' prevedere la possibilita' di fornire servizi di orientamento agli studenti stranieri.
I centri saranno diretti da direttori nominati dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo delle rispettive facolta' su proposta delle facolta' stesse.
Art. 13. - Per l'ausilio delle attivita' didattiche e per svolgere la ricerca scientifica nel settore e' costituito il centro audiovisivo e cinematografia scientifica della facolta' di ingegneria. Esso potra' svolgere anche attivita' di ricerca e prove conto terzi. Il centro e' disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta della facolta' di ingegneria. Detto regolamento dovra' prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico tra i docenti nella facolta' di ingegneria. Il direttore dovra' essere un docente di ruolo.
Art. 14. - Per l'ausilio delle attivita' didattiche e di ricerca della facolta' di architettura e' istituito il centro di documentazione della facolta' di architettura. Esso potra' svolgere attivita' di ricerca e documentazione. anche per conto terzi. Il centro e' disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta della facolta' di architettura. Detto regolamento dovra' prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico composto da docenti della facolta' di architettura. Il direttore dovra' essere un docente di ruolo.

Parte II
ORDINAMENTO DIDATTICO

Titolo I
Disposizioni comuni

Art. 15. - Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di cinquanta ore annuali. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.
Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di venticinque ore. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni. Ai fini didattici due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.
L'identita' di denominazione di insegnamenti impartiti per differenti corsi di laurea o per differenti indirizzi del medesimo corso di laurea, non comporta necessariamente identita' di programma, in quanto essi possono tendere a differenti finalita'.
Art. 16. - Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' attestata con le modalita' disposte dai consigli di facolta'.

Titolo II
Facolta' di ingegneria

Art. 17. - La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree:
1) laurea in ingegneria aeronautica;
2) laurea in ingegneria chimica;
3) laurea in ingegneria civile (sezione edile, sezione idraulica, sezione trasporti);
4) laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
5) laurea in ingegneria elettronica;
6) laurea in ingegneria elettrotecnica;
7) laurea in ingegneria meccanica;
8) laurea in ingegneria nucleare;
9) laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico organizzativo.
Ogni corso di laurea ha la durata di cinque anni.
Art. 18. - Ogni corso di laurea in ingegneria comprende un numero minimo di ventinove insegnamenti, divisi in insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti iscritti al corso e insegnamenti da scegliersi entro il gruppo di materie indicate in apposito elenco stabilito nello statuto.
Da tale elenco la facolta' trarra', per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indichera' anno per anno, nel piano ufficiale degli studi. In esso, pero', le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascun corso di laurea. Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti).
E' compito del consiglio di facolta' fissare:
la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso;
le procedure di esami;
le condizioni per l'iscrizione a ciascun anno di corso.
Art. 19. - Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori per tutti i corsi di laurea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, i seguenti insegnamenti:
1° Anno:
1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.
2° Anno:
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II.
Inoltre sono obbligatori i tre insegnamenti contrassegnati con asterisco negli elenchi relativi ai singoli corsi di laurea (art. 20-27); di essi il primo e' quello che sostituisce geometria II ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, n. 53, e gli altri due sono insegnamenti aggiunti ai sensi del comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 20. - Per il corso di laurea in ingegneria aeronautica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'articolo precedente, sono obbligatori i seguenti:
*9) disegno meccanico;
*10) elettrotecnica;
*11) istituzioni di aeronautica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) aerodinamica;
16) chimica applicata;
17) motori per aeromobili;
18) costruzioni aeronautiche;
19) aeronautica generale;
20) gasdinamica;
21) fluidodinamica sperimentale;
22) costruzione di macchine;
23) tecnologie aeronautiche.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 21. - Per il corso di laurea in ingegneria chimica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:
*9) chimica organica;
*10) fisica tecnica;
*11) complementi di chimica generale ed inorganica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) elettrotecnica;
15) chimica fisica;
16) chimica applicata;
17) macchine;
18) principi di ingegneria chimica;
19) chimica industriale;
20) impianti chimici;
21) impianti chimici II;
22) meccanica dei fluidi;
23) tecnica delle costruzioni.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 22. - Per il corso di laurea in ingegneria civile, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:
*9) disegno II;
*10) elettrotecnica;
*11) fisica tecnica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) idraulica;
15) tecnologie dei materiali e chimica applicata;
16) tecnica delle costruzioni;
17) architettura tecnica;
18) topografia;
19) geotecnica;
inoltre per la sezione edile:
20) architettura e composizione architettonica;
21) tecnologia degli elementi costruttivi;
22) statica delle strutture prefabbricate;
23) progetti di strutture;
per la sezione idraulica:
20) costruzioni idrauliche;
21) idrologia tecnica;
22) ingegneria sanitaria;
23) progetti di struttura;
per la sezione trasporti:
20) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
21) tecnica urbanistica;
22) tecnica ed economia dei trasporti;
23) ponti e grandi strutture.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 23. - Il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale comprende trenta insegnamenti. Oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19 sono obbligatori i seguenti:
*9) statistica e calcolo delle probabilita';
*10) elettrotecnica;
*11) fisica tecnica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) idraulica;
15) geologia applicata;
16) pianificazione territoriale;
17) ingegneria sanitaria;
18) tecnica delle costruzioni;
19) analisi dei sistemi;
20) idrologia tecnica;
21) economia applicata all'ingegneria;
22) elementi di informatica;
23) infrastrutture idrauliche;
24) topografia.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 24. - Per il corso di laurea in ingegneria elettronica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:
*9) elettrotecnica;
*10) economia e organizzazione aziendale;
*11) programmazione dei calcolatori elettronici;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica delle macchine e macchine;
14) fisica tecnica;
15) campi elettromagnetici e circuiti;
16) misure elettriche;
17) comunicazioni elettriche;
18) elettronica applicata;
19) controlli automatici;
20) radiotecnica;
21) teoria dei sistemi;
22) analisi matematica III;
23) teoria dell'informazione e della trasmissione.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 25. - Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, oltre agli otto insegnamenti indicati nello art. 19, sono obbligatori i seguenti:
*9) elettrotecnica;
*10) chimica applicata e materiali;
*11) tecnologie meccaniche (con disegno);
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) idraulica;
16) misure elettriche;
17) macchine;
18) macchine elettriche;
19) impianti elettrici;
20) elettronica applicata;
21) elettrotecnica industriale;
22) costruzione di macchine elettriche;
23) complementi di analisi matematica.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 26. - Per il corso di laurea in ingegneria meccanica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:
*9) tecnologia meccanica;
*10) elementi di macchine con disegno;
*11) chimica applicata;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) idraulica;
17) macchine;
18) costruzioni di macchine;
19) impianti meccanici;
20) metallurgia;
21) disegno di macchine;
22) dinamica e vibrazioni delle macchine;
23) misure meccaniche e termiche.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 27. - Per il corso di laurea in ingegneria nucleare, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:
*9) elettrotecnica;
*10) tecnologie meccaniche (con disegno);
*11) fisica tecnica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica delle macchine;
14) fisica atomica;
15) macchine;
16) fisica nucleare;
17) elettronica nucleare;
18) fisica del reattore nucleare;
19) impianti nucleari;
20) complementi di analisi matematica;
21) elettronica nucleare II;
22) controllo del reattore nucleare;
23) costruzioni meccaniche per impianti nucleari.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 28. - Il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo comprende trenta insegnamenti. Oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19 sono obbligatori i seguenti:
*9) calcolo numerico e programmazione;
*10) statistica e calcolo delle probabilita';
*11) economia e organizzazione aziendale;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) economia applicata all'ingegneria;
17) teoria dei sistemi;
18) ricerca operativa;
19) tecnologia meccanica;
20) elementi di informatica;
21) gestione aziendale;
22) impianti meccanici II;
23) servizi generali di impianto;
24) tecnologie industriali.
Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti gli indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel piano ufficiale degli studi.
Art. 29. - Gli insegnamenti inseribili negli indirizzi di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, art. 1, verranno tratti tra i seguenti:
a) insegnamenti elencati nei precedenti articoli 20-27 solo se di titolo e contenuto differente da quelli prescritti per lo specifico corso di laurea;
b) insegnamenti qui di seguito elencati:
acceleratori di particelle;
acustica applicata;
aerodinamica tecnica;
aeromobili a decollo verticale;
aerotecnica sperimentale;
algebra;
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica I (semestrale);
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica II (semestrale);
analisi sperimentale delle tensioni;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
antenne e propagazione;
applicazioni elettriche;
architettura tecnica II;
architettura tecnica III;
automazione e regolazione;
automazione sanitaria;
biomacchine;
biometria;
calcolatori elettronici;
calcolo numerico;
centrali elettriche;
chimica della coordinazione e catalisi;
chimica fisica II;
chimica fisica applicata;
chimica industriale II;
chimica macromolecolare per l'ingegneria;
chimica metallurgica (e impianti metallurgici);
complementi di algebra e geometria;
complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
complementi di calcolo numerico;
complementi di chimica industriale;
complementi di chimica organica;
ergotecnica edile II;
complementi di idraulica;
complementi di impianti nucleari;
complementi di ingegneria sanitaria;
complementi di macchine;
dinamica delle macchine e degli impianti elettrici;
complementi di misure elettriche;
ottica fisica;
complementi di programmazione;
controllo dei processi;
controllo delle reti di connessione;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
costruzione di apparecchi elettrici;
costruzione di macchine II;
costruzione di veicoli ferroviari;
costruzioni automobilistiche;
costruzioni in acciaio;
criteri di impiego delle macchine utensili;
dinamica delle costruzioni;
dispositivi elettronici;
dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali;
elementi costruttivi dei veicoli;
elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
elettronica aerospaziale;
elettronica biologica;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
elettrotermia ed elettrometallurgia;
energetica;
ergotecnica;
ergotecnica edile;
estimo;
fisica III;
fisica del reattore nucleare II;
fisica dei plasmi;
fisica dello stato solido;
fisica e ingegneria dei reattori nucleari;
fisica matematica;
fotogrammetria;
generatori di potenza meccanica;
generatori di vapore;
geologia applicata;
gestione aziendale;
gestione degli impianti industriali;
gestione dei sistemi di trasporto;
identificazione e ottimizzazione;
impianti chimici nucleari;
impianti di bordo;
impianti di condizionamento;
impianti di trasporto;
impianti elettrici II;
impianti meccanici II;
impianti per l'elaborazione dell'informazione;
impianti petroliferi;
impianti speciali idraulici;
servizi tecnologici negli edifici;
ingegneria del software;
ingegneria del territorio;
ingegneria dei materiali macromolecolari;
ingegneria sismica e problemi dinamici speciali;
instabilita' delle strutture;
istituzioni di economia;
istituzioni di scienze economiche e sociali I;
istituzioni di scienze economiche e sociali II;
linguaggi e traduttori;
macchinari per l'edilizia;
macchine II;
macchine agricole;
macchine di sollevamento e trasporto;
macchine elettriche speciali;
macchine fluidodinamiche;
progetto di turbomacchine;
macchine per l'elaborazione delle informazioni;
magneto-fluidodinamica;
marketing industriale;
materiali metallici;
materie giuridiche;
meccanica aerospaziale;
meccanica delle rocce;
meccanica del volo;
metodi matematici per l'ingegneria;
microonde;
misure elettroniche;
misure e manipolazioni chimiche;
modelli e simulazioni dei sistemi;
motori alternativi;
motori per missili;
optoelettronica;
principi di ingegneria chimica II;
problemi speciali di meccanica;
processi per la riduzione degli inquinanti nell'industria chimica (semestrale);
progetto dei circuiti elettronici per applicazioni nucleari;
progetto di infrastrutture stradali;
progetto e costruzioni di motori;
progetto di macchine utensili;
progetto di strutture meccaniche;
programmazione della sperimentazione industriale chimica;
propulsori aerospaziali;
protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
radiochimica e chimica delle radiazioni;
reti di telecomunicazione;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
ricerca operativa;
scienza dei metalli;
scienza delle costruzioni II;
segnali, rumore e misure;
separazione degli isotopi;
siderurgia (e impianti siderurgici);
sistemi biologici di controllo;
sistemi biologici neurosensoriali;
sistemi oleodinamici e pneumatici;
sistemi nucleari;
sistemi operativi;
sperimentazione e misure nei propulsori;
strumentazione elettronica;
strumentazione industriale chimica;
struttura dei materiali macromolecolari;
strutture aeronautiche;
tecnica aerospaziale;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica del restauro;
tecnica del traffico;
tecniche e misure di fisica nucleare;
tecnologie chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
tecnologie dei materiali nucleari;
tecnologie dei metalli;
tecnologie elettroniche;
tecnologie industriali;
tecnologie meccaniche II;
teoria dei fenomeni aleatori;
teoria dei sistemi di comunicazione;
teoria della plasticita';
teoria della regolazione;
teoria delle reti elettriche;
teoria e pratica delle misure;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria e tecnica della combustione;
termotecnica;
trattamenti delle acque di approvvigionamento;
trattamenti delle acque di rifiuto;
trattamenti degli effluenti dell'industria chimica (semestrale);
trattamento dell'informazione nell'impresa;
trazione elettrica;
statistica e calcolo delle probabilita';
affidabilita', controllo di qualita' e manutenzione;
economia e gestione dei servizi;
economia industriale;
finanza aziendale;
gestione della produzione industriale;
impiego industriale dei materiali;
impiego industriale dell'energia;
logistica industriale;
organizzazione del lavoro;
problemi umani del lavoro;
ricerca operativa II;
robotica industriale;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi informativi aziendali;
ecologia applicata all'ingegneria;
regime e protezione dei litorali;
geofisica applicata;
idraulica fluviale;
geotecnica applicata alla difesa del suolo;
inquinamento atmosferico e depurazione;
modellistica dell'inquinamento;
diritto amministrativo del territorio;
gestione delle risorse naturali;
infrastrutture e organizzazione dei trasporti;
ingegneria sismica applicata al territorio;
modelli urbanistici;
telerilevamento.
Art. 30. - Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.
Art. 31. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto stesso. Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso di laurea cui e' iscritto, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie, con le modalita' stabilite dal consiglio di facolta'.
L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti al corso di laurea da lui seguito.
Il consiglio di facolta' puo' anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatorio.


Art. 2

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Comma 1

La dizione "Capitolo III", concernente l'ordinamento degli studi della facolta' di architettura, muta in "Titolo III"; gli articoli 15, 16, 17 e 18 mutano la numerazione rispettivamente in 32, 33, 34 e 35.
La dizione "Titolo II - Disposizioni relative ai piani di studio" e gli articoli 19, 20 e 22 sono soppressi.
Gli articoli 21 e 23 mutano rispettivamente la numerazione in 36 e 37.


Art. 3

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Comma 1

I titoli III e IV con i relativi articoli, concernenti rispettivamente: "Scuole di perfezionamento e corsi di perfezionamento" e "Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche (ISTIM) - (Scuola diretta a fini speciali)" sono soppressi e sostituiti come segue:

Titolo IV
Scuole di perfezionamento e corsi di perfezionamento

Art. 38. - Le scuole e i corsi di perfezionamento hanno il fine di avviare i laureati all'attivita' scientifica nelle varie discipline o gruppi di discipline.
I corsi di perfezionamento hanno durata non superiore ad un anno.
Le scuole di perfezionamento hanno durata superiore ad un anno.
Le scuole ed i corsi di perfezionamento sono annessi a un istituto policattedra.
Art. 39. - La direzione delle scuole e corsi di perfezionamento e' affidata a professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nelle scuole e nei corsi stessi.
In caso di motivato impedimento la direzione delle scuole e dei corsi e' affidata a professori associati che pure insegnino nelle scuole e nei corsi medesimi.
Art. 40. - Alle scuole e ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, previa deliberazione del consiglio di facolta' competente, su proposta del direttore della scuola o del corso, anche coloro i quali presentino lauree diverse da quelle stabilite negli articoli 49-61.
Sono pure ammessi, sempre a giudizio delle autorita' accademiche predette, coloro che presentino titoli convalidabili ai sensi delle leggi universitarie.
Art. 41. - Il complesso degli insegnamenti delle scuole e dei corsi di perfezionamento viene fissato di anno in anno dal consiglio di facolta' su proposta del direttore della scuola o del corso, traendoli dall'elenco specifico per ogni scuola o corso.
Il consiglio di facolta' su proposta del direttore fissera' pure il programma e le modalita' di esame per i singoli insegnamenti, nonche' le modalita' per l'esame di diploma ed eventualmente il numero massimo di allievi che possono essere ammessi.
Art. 42. - Gli esami delle scuole e dei corsi di perfezionamento hanno luogo nelle sessioni estiva ed autunnale e consistono in prove singole per le varie materie di insegnamento o in un'unica prova vertente sul gruppo delle materie di insegnamento.
Per le scuole di perfezionamento e' previsto inoltre un esame finale di diploma.
Le commissioni di esami sono nominate dal preside della facolta', su proposta del direttore della scuola o corso.
Gli esami di diploma sono presieduti dal direttore della scuola di perfezionamento.
Art. 43. - A coloro che hanno frequentato i corsi di perfezionamento e superato i relativi esami viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame. Coloro che hanno frequentato una scuola di perfezionamento e superato il relativo esame di diploma, otterranno un diploma di perfezionamento.
Art. 44. - Il rettore, su proposta del consiglio della facolta' di ingegneria udito il consiglio di amministrazione decretera' entro il mese di settembre quali scuole e corsi di perfezionamento siano da effettuare nell'anno accademico successivo, dandone pubblicazione su apposito manifesto nel quale sara' indicato l'eventuale numero massimo di allievi che possono essere ammessi.
Art. 45. - Le tasse annuali di iscrizione sono cosi' stabilite:
scuole di perfezionamento: L. 350.000;
corsi di perfezionamento: L. 300.000.
Le altre tasse, sopratasse e contributi, in quanto applicabili, sono determinate dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni.
La misura dei contributi speciali per le singole scuole e corsi verra' fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore del corso.
Art. 46. - Ogni scuola o corso di perfezionamento si mantiene con i proventi derivanti dalla sua gestione nonche' con eventuali mezzi assicurati da privati o da enti sovventori.
Art. 47. - Il consiglio di amministrazione sentiti i competenti organi accademici delibera la sospensione dell'attivazione di quelle scuole o corsi per i quali il numero di iscritti e' tale da non garantire la copertura delle spese con i proventi delle tasse, sopratasse e contributi ed eventualmente con i contributi di enti o di privati.
Art. 48. - Presso la facolta' di ingegneria sono istituite le seguenti scuole di perfezionamento:
energetica;
metodologie chimiche e analitiche della chimica organica fine;
scienza dei polimeri Giulio Natta.
Art. 49. - Presso la facolta' di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di perfezionamento:
costruzioni in cemento armato;
industrie tessili;
ingegneria delle assicurazioni;
ingegneria elettronica;
ingegneria informatica e sistemistica;
ingegneria stradale;
matematica per l'ingegneria;
meccanica delle costruzioni;
progettazione e gestione dei sistemi di produzione;
tecnica del traffico.
Art. 50 - Scuola di perfezionamento in energetica.-La scuola ha la durata di tre anni e si articola complessivamente in dodici insegnamenti compresi nell'elenco che segue; gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari:
fonti e utilizzazione dell'energia;
economia dell'energia;
metodi matematici I e II;
metodi numerici;
tecniche sperimentali;
fluidodinamica;
gasdinamica;
complementi di fisica I e II;
combustione I e II;
fisica dei fluidi;
flussi viscosi;
diagnosi spettroscopiche;
elettronica applicata;
strumentazione elettronica;
teorie delle probabilita';
trasferimento di calore e scambiatori;
utilizzazione delle energie nucleari e termonucleari;
termodinamica;
fisica e chimica dei materiali;
sollecitazioni meccaniche e termiche;
fluidodinamica delle macchine;
macchine speciali per l'utilizzazione dell'energia I e II;
sollecitazioni meccaniche e termiche;
tecnologie speciali dei materiali;
vibrazioni delle macchine;
criteri di progetto delle macchine;
problemi speciali di meccanica;
cicli termodinamici per la conversione dell'energia;
impianti speciali per l'utilizzazione dell'energia;
energie non convenzionali;
vibrazioni nelle macchine e nelle strutture;
energetica;
ecologia dell'ambiente;
termofluidodinamica.
L'ammissione all'esame di diploma e' subordinata alla presentazione di una tesi su di un lavoro di ricerca sperimentale e teorica a carattere originale.
Alla scuola possono essere iscritti coloro che siano forniti di laurea in ingegneria ed in fisica.
Art. 51 - Scuola di perfezionamento in metodologie chimiche e analitiche della chimica organica fine. La scuola ha la durata di due anni e si articola in sei insegnamenti per circa 200 ore al primo anno e quattro insegnamenti per circa 150 ore al secondo anno.
Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni e seminari. Agli allievi e' inoltre chiesta la frequenza a tempo pieno, per almeno dieci mesi ogni anno, di laboratorio per svolgere una tesi originale di ricerca su una delle tematiche relative agli insegnamenti. Gli insegnamenti attivati vengono indicati di anno in anno nel manifesto degli studi traendoli dal seguente elenco:
metodi cromatografici di separazione e d'analisi;
indagine strutturale con metodi spettroscopici;
metodi di analisi per il controllo di qualita';
metodi di separazione applicati nella chimica fine;
stereochimica e sintesi asimmetrica;
sintesi non tradizionali e loro sviluppi;
metodologie selettive di ossidazione e riduzione;
catalisi blande nella sintesi organica;
nuove metodologie di funzionalizzazione di composti organici;
composti organometallici nella chimica fine;
sintesi e funzionalizzazione di composti eterociclici;
processi fotochimici;
reazioni fermentative;
applicazione di sistemi biochimici alla sintesi organica;
tecniche di isolamento e determinazione della struttura di sostanze naturali;
sintesi totale di sostanze naturali di interesse biologico;
criteri di scelta nelle fasi esplorative della ricerca nella chimica organica fine;
valutazione economica e gestionale relativa ai processi della chimica organica fine;
igiene e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
diffusione e protezione dei risultati della ricerca;
fonti e sistemi di informazione.
L'ammissione all'esame di diploma e' subordinata alla presentazione della tesi a carattere teorico sperimentale sulla ricerca originale condotta nei due anni.
Alla scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria chimica, in chimica industriale, in chimica e tecnologia farmaceutiche e in chimica.
Il numero dei posti disponibili e' limitato ed e' reso noto ogni anno nel manifesto degli studi. A coloro che hanno superato con esito favorevole gli esami del primo anno e' garantito il posto per seguire il secondo anno di corso nell'anno immediatamente successivo.
Art. 52 - Scuola di perfezionamento in scienza dei polimeri Giulio Natta.-La scuola ha durata di due anni e si articola in almeno sei insegnamenti compresi nell'elenco che segue. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni pratiche e da seminari:
analisi conformazionale e termodinamica statistica dei polimeri; applicazione dei materiali macromolecolari;
biopolimeri;
catalizzatori di polimerizzazione a base di metalli di transizione;
chimica-fisica dei polimeri in soluzione;
degradazione e stabilizzazione dei polimeri;
meccanismo della polimerizzazione stereospecifica;
metodi di polimerizzazione;
metodi spettroscopici per la caratterizzazione dei polimeri;
polimerizzazione con catalizzatori Ziegler-Natta;
polimeri di interesse biologico;
principi di ingegneria dei materiali macromolecolari;
principi generali per la caratterizzazione strutturale delle macromolecole;
principi generali sulle sintesi macromolecolari;
principi delle tecnologie dei polimeri;
proprieta' fisiche dei polimeri allo stato solido;
proprieta' chimiche e modifiche dei polimeri;
proprieta' fisico-meccaniche dei polimeri;
stereochimica dei polimeri;
struttura dei polimeri allo stato cristallino.
L'ammissione all'esame di diploma e' subordinata alla presentazione di una tesi su un lavoro di ricerca originale.
Alla scuola possono essere iscritti coloro che siano forniti di laurea in ingegneria chimica, chimica industriale e chimica.
Art. 53 - Corso di perfezionamento in cemento armato.-Il corso ha la durata di sette mesi e si articola in ventotto ore settimanali di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:
calcolo di opere speciali in cemento armato;
calcolo plastico delle strutture in cemento armato;
comportamento viscoso delle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso;
complementi di teoria del cemento armato;
costruzioni antisismiche di cemento armato;
il cemento armato precompresso. Gli stati limiti;
indagini sperimentali su modelli e strutture;
la sicurezza nelle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
lastre piane e curve;
la tecnologia dei materiali per le costruzioni in cemento armato; ponti in cemento armato e cemento armato precompresso: tipi strutturali e relativi problemi statici;
problemi di stabilita' nelle strutture di cemento armato;
progetto delle strutture, tecnica delle fondazioni;
statica delle strutture composte di acciaio-calcestruzzo;
strutture prefabbricate in cemento armato e cemento armato precompresso;
uso del calcolatore nello studio delle strutture.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in architettura.
Art. 54 - Corso di perfezionamento in industrie tessili.-Il corso si articola in quattrocento ore complessive di lezione ed esercitazione in quegli insegnamenti che verranno annualmente indicati traendoli dal seguente elenco:
meccanica tessile;
tecnologie generali di filatura, tessitura e maglieria;
chimica e struttura delle fibre tessili;
nobilitazione dei materiali tessili;
tecnologie speciali del cotone, della lana, delle fibre dure, della seta, delle fibre chimiche;
impianti e servizi generali;
analisi tessile;
controllo statistico di qualita';
organizzazione della produzione e determinazione dei costi.
Al corso possono essere iscritti i laureati in Ingegneria, chimica industriale, chimica.
Art. 55 - Corso di perfezionamento in ingegneria delle assicurazioni.-Il corso si articola In circa duecento ore complessive di lezioni ed esercitazioni, in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:
chimica della combustione;
esplosioni;
fisica della combustione;
affidabilita';
elementi di diritto civile;
diritto delle assicurazioni;
matematica finanziaria;
statistica;
economia delle assicurazioni;
contabilita' industriale;
valutazione dei rischi;
estimo assicurativo;
prevenzione incendio;
scoppi-danni a macchine ed impianti;
danni nei mezzi di trasporto navale;
danni nei mezzi di trasporto stradale, ferroviario ed aereo;
danni agli oleodotti;
lesioni ai fabbricati;
danni ad impianti speciali;
analisi tecniche dei residui.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, fisica, chimica industriale, chimica, economia e commercio.
Art. 56 - Corso di perfezionamento in ingegneria elettronica.-Il corso si articola su non meno di otto insegnamenti che annualmente verranno indicati traendoli dal presente elenco:
codifica delle sorgenti d'informazione;
commutazione;
comunicazioni ottiche;
dispositivi a microonde;
elettroacustica;
elettronica di potenza;
ingegneria del software;
microelettronica;
microprogrammazione;
processi casuali;
progettazione assistita dal calcolatore;
radiolocalizzazione e radar;
reti non lineari;
robotica industriale;
sistemi di elaborazione distribuiti e reti di calcolatori;
strumentazione dei processi industriali;
strutture di microcalcolatori;
tecniche di progetto e produzione di apparati digitali;
tecnologie degli apparati di controllo;
tecnologie della produzione elettronica;
teoria dei codici;
teoria dei segnali;
teoria del traffico;
teoria della rilevazione e della stima;
teoria dell'informazione.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettronica.
Art. 57 - Corso di perfezionamento in ingegneria informatica e sistemistica.-Il corso si articola su un minimo di otto insegnamenti che annualmente vengono indicati traendoli dal presente elenco:
analisi funzionale;
algebra;
teoria del calcolo delle probabilita' con elementi di teoria della misura;
equazione alle derivate parziali;
matematica combinatoria;
logica;
sistemi a grandi dimensioni;
sistemi incerti;
ottimizzazione;
teoria del controllo decentralizzato;
sistemi a parametri distribuiti;
modellistica e controllo dell'inquinamento;
controllo delle risorse naturali;
ingegneria sistemistica del territorio;
sistemi fisiologici con applicazioni alla diagnosi e terapia;
sistemi ed impianti sanitari;
strumentazione biomedica;
ingegneria delle protesi;
bioingegneria del lavoro;
teoria delle organizzazioni complesse;
strategie industriali;
modelli di pianificazione economica di settori industriali;
elaborazione dell'informazione non numerica;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
sistemi di elaborazioni ad elevato parallelismo;
valutazione delle prestazioni dei sistemi di calcolo;
linguaggi di simulazione;
linguaggi formali e compilatori;
gli elaboratori nelle strutture gestionali;
progettazione assistita dal calcolatore;
robotica industriale;
sistemi informativi;
microprogrammazione;
strutture di microcalcolatore;
sistemi distribuiti e reti di calcolatori;
tecniche di progetto e produzione di apparati digitali;
introduzione all'analisi ed al controllo dei sistemi dinamici;
elementi di ottimizzazione e identificazione;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
linguaggi e tecniche di programmazione, e inoltre non piu' di due insegnamenti su argomenti che rientrano nelle finalita' del corso, scelti tra quelli compresi negli elenchi di altri corsi di perfezionamento.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.
Art. 58.-Corso di perfezionamento in ingegneria stradale. - Il corso si articola in circa centocinquanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati traendoli dal seguente elenco:
progettazione delle strade ordinarie;
progettazione delle autostrade;
elementi di topografia e fotogrammetria;
elementi di geologia applicata alle strade;
elementi di geotecnica applicata alle strade;
manufatti di attraversamento;
progettazione delle intersezioni;
opere di sostegno e difesa del corpo stradale;
organizzazione dei cantieri stradali;
illuminotecnica stradale;
metodologie di previsione del traffico;
pavimentazioni stradali ordinarie e speciali;
nozioni giuridiche e amministrative delle strade;
economia e politica dei trasporti;
progettazione delle gallerie e dei sottopassi stradali;
costruzione delle gallerie;
esercizio delle gallerie stradali.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, architettura, scienze geologiche.
Art. 59.-Corso di perfezionamento in matematica per l'ingegneria. - Il corso si articola in circa 300 ore complessive di lezioni ed esercitazioni (con applicazioni numeriche) in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati nel manifesto, traendoli dal seguente elenco:
algebra;
analisi funzionale (operatori lineari e non lineari negli spazi di Banach e Hilbert, distribuzioni);
analisi teorico-numerica di problemi concernenti l'ingegneria;
calcolo numerico;
equazioni alle derivate parziali;
fisica matematica;
geometria differenziale;
matematica combinatoria;
meccanica analitica;
metodi stocastici;
metodi topologici;
metodi variazionali;
teoria dei grafi.
Al corso possono essere ammessi i laureati italiani in ingegneria, matematica, chimica, chimica industriale e fisica.
Art. 60-Corso di perfezionamento in meccanica delle costruzioni. - Il corso si articola in circa duecentocinquanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:
sicurezza;
elementi finiti per l'analisi lineare;
elastoplasticita';
calcolo a rottura;
geomeccanica;
dinamica lineare e non lineare;
ingegneria sismica;
effetti termici;
grandi deformazioni e instabilita';
elementi finiti per l'analisi non lineare;
meccanica della frattura;
ottimizzazione e progetto automatico;
software strutturistico;
problemi speciali delle costruzioni metalliche;
analisi strutturale.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.
Art. 61 - Corso di perfezionamento in progettazione e gestione dei sistemi di produzione.-Il corso si articola su un numero minimo di otto insegnamenti, che annualmente vengono indicati, traendoli dal seguente elenco:
analisi e tipologia dei sistemi di produzione;
progettazione e realizzazione dei sistemi di produzione;
complementi di impiantistica;
criteri di organizzazione della produzione;
gestione operativa della produzione;
gestione della tecnologia;
strategia aziendale e della produzione;
marketing;
analisi e controllo economico finanziario della produzione;
il sistema informativo aziendale;
tecniche di gestione della produzione ed impiego degli elaboratori elettronici;
ergonomia e sicurezza del lavoro;
complementi di ergotecnica;
fisiologia e bioingegneria del lavoro;
normativa e diritto del lavoro;
psicologia dei gruppi e delle organizzazioni;
organizzazione del lavoro e relazioni industriali;
strutture e stili organizzativi,
ed inoltre non piu' di due insegnamenti su argomenti che rientrino nelle finalita' del corso scelti tra quelli compresi negli elenchi di altri corsi di perfezionamento ed impartiti nell'anno accademico. Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.
Art. 62 - Corso di perfezionamento in tecnica del traffico.-Il corso si articola in circa duecento ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati traendoli dal seguente elenco:
economia e politica dei trasporti;
pianificazione dei trasporti urbani;
pianificazione dei trasporti nell'ambito metropolitano;
organizzazione dei trasporti regionali;
sistemi di rilevamento della mobilita';
metodologie di previsione di traffico;
tecnica della semaforizzazione;
progettazione dei parcheggi;
progettazione delle intersezioni a raso;
progettazione degli interscambi;
elementi di geometria delle strade urbane ed extraurbane;
segnaletica stradale;
illuminotecnica stradale;
infortunistica stradale;
psicologia applicata al traffico stradale;
elementi di meccanica del veicolo;
distribuzione fisica delle merci;
nozioni giuridiche ed amministrative sui trasporti.
Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed architettura.

Titolo V
Scuole dirette a fini speciali
Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche (ISTIM)

Art. 63. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituita una "Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche ISTIM" (scuola diretta a fini speciali) ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a), del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592.
La scuola si propone di formare giovani preparati nel campo delle tecnologie industriali meccaniche al fine di organizzare e seguire la produzione nelle imprese industriali.
La scuola conferisce il diploma in tecnologie industriali meccaniche.
Art. 64. - La scuola ha sede propria e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e didattica in conformita' alla convenzione stipulata fra il Politecnico e l'ente morale "G.
Feltrinelli" quale ente promotore della scuola.
Art. 65. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 66. - Il consiglio di direzione e' l'organo direttivo della scuola, il direttore ne attua le decisioni.
Il consiglio di direzione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Art. 67. - I mezzi finanziari per il funzionamento della scuola sono forniti dall'ente morale "G. Feltrinelli" ed amministrati dalla scuola ai sensi dell'art. 63.
Art. 68. - Il personale insegnante della scuola e' nominato per la durata di un anno dal rettore su proposta del consiglio di direzione della scuola approvata dal consiglio di facolta' di ingegneria del Politecnico.
Art. 69. - I professori cosi' nominati unitamente ad un rappresentante eletto dagli studenti per ogni anno di corso formano il consiglio didattico della scuola. Tale consiglio e' diretto dal direttore della scuola, e delibera in merito al coordinamento didattico e alle questioni disciplinari.
Art. 70. - Il corso di diploma ha la durata di tre anni e comprende anche periodi di stage in Italia e all'estero. I singoli insegnamenti possono essere a durata annuale o semestrale. Gli esami di profitto si svolgono normalmente in tre sessioni: una invernale, una estiva ed una di recupero autunnale.
Gli esami degli insegnamenti svolti nel primo semestre possono essere tenuti nella sessione invernale alla fine del semestre stesso.
Gli allievi che alla fine della sessione autunnale non hanno in arretrato complessivamente piu' di due esami possono iscriversi al corso successivo. Se hanno in arretrato complessivamente piu' di due esami possono iscriversi come fuori corso senza obbligo di frequenza e senza borsa di studio, al massimo per un anno.
Gli allievi che hanno superato tutti gli esami di profitto prescritti sono ammessi all'esame di diploma.
Art. 71. - L'esame di diploma consiste in un colloquio finale sulle materie del corso davanti ad una commissione composta di almeno cinque professori della scuola nominati dal consiglio di direzione e da due membri esterni nominati uno dal consiglio di amministrazione dell'ente morale "G. Feltrinelli" ed uno dal preside della facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano.
Il voto di diploma tiene conto della media degli esami di profitto, delle votazioni riportate anche nei periodi di stage e del risultato del colloquio finale.
Nel diploma risulta anche se lo studente ha superato l'esame del "Lower Certificate" di Cambridge o titolo equivalente.
Il diploma e' conferito dal rettore del Politecnico di Milano.
Art. 72. - I titoli di ammissione alla scuola sono i diplomi di perito meccanico, metalmeccanico, termotecnico, elettrotecnico ed elettronico. Ogni anno il consiglio di facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano su proposta dell'ente morale "G. Feltrinelli" delibera il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno.
L'ammissione viene decisa dal consiglio di direzione della scuola in base al curriculum scolastico per l'ottenimento del diploma di perito ed al risultato di un colloquio secondo modalita' definite anno per anno dal consiglio di direzione della scuola e pubblicate nel manifesto annuale.
Art. 73. - Le materie di insegnamento sono:
matematica;
chimica e metallurgia;
meccanica;
tempi e metodi e cicli di lavorazione;
elettrotecnica e misure elettriche, oppure tecnologia e disegno meccanico;
inglese;
elettronica;
fisica tecnica;
trattamenti termici;
lavorazioni meccaniche a caldo;
lavorazioni meccaniche a freddo;
misure meccaniche;
calcolatori ed applicazioni;
automazione;
statistica e controllo statistico di qualita';
organizzazione e fattore umano del lavoro;
economia e ricerca operativa;
tribologia e manutenzione.
Tali materie potranno essere anche divise in piu' corsi a durata semestrale o annuale con insegnamenti diversi nello stesso od in diversi anni di corso.
Ogni anno il consiglio della facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano su proposta del consiglio di direzione della scuola delibera il piano di studio, ossia le ore da assegnare alle materie di insegnamento, la loro durata semestrale o annuale, e la loro eventuale suddivisione in piu' corsi, ed i programmi di insegnamento.
Art. 74. - Gli studenti sono tenuti, per la frequenza dei corsi, a pagare la tassa di iscrizione e frequenza di L. 50.000 e sono tenuti a pagare la tassa erariale di diploma di L. 50.000.

Titolo VI
Seminari

Art. 75. - Al fine di diffondere la cultura matematica e fisica e di promuovere in tali campi studi e ricerche, e' istituito il seminario matematico e fisico. I lavori del seminario consistono in conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche.
Responsabile amministrativo del seminario e' il direttore nominato per un triennio dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo ordinari e straordinari di discipline matematiche e fisiche della facolta' di ingegneria su proposta dei predetti professori di ruolo, che proporranno anche un regolamento di funzionamento soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione.