Dopo l'art. 120, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
A) Scuola di specializzazione in pedagogia
Art. 121. - Alla facolta' di magistero dell'Universita' di Trieste e' annessa una scuola di specializzazione in pedagogia che conferisce il diploma di specializzazione nella ricerca pedagogica e nella sperimentazione.
Alla scuola vengono ammessi per concorso ogni anno cinquanta laureati in pedagogia in una facolta' di magistero o laureati con una tesi su argomento pedagogico o didattico in una facolta' umanistica o scientifica.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, entrambi valutati in trentesimi, e in base ai risultati delle prove sara' stabilita una graduatoria.
A parita' di condizioni nella graduatoria hanno precedenza di ammissione i laureati in pedagogia in una facolta' di magistero.
Art. 122. - Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti cosi' distribuiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
pedagogia;
psicologia pedagogica;
auxologia ed igiene;
due complementari.
2° Anno:
storia della pedagogia;
didattica;
un complementare.
Sono insegnamenti complementari:
filosofia del linguaggio;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
metodologia e didattica degli audiovisivi;
pedagogia comparata;
sociologia dell'educazione;
storia della letteratura per l'infanzia.
Art. 123. - La scuola di specializzazione in pedagogia svolge la sua attivita' secondo le norme di cui al titolo 3, capitolo I, articoli 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 dello statuto dell'Universita' di Trieste.
Ai sensi del suddetto art. 107, oltre agli insegnamenti di cui all'art. 122, presso la scuola potranno svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal consiglio di facolta'.
Su tali materie potra' sostenersi, in ciascun anno, la prova di esame sostitutiva di un esame su un insegnamento complementare di cui all'art. 122.
L'organizzazione della scuola e' affidata, nella facolta', all'istituto di pedagogia a cui fanno capo gli insegnamenti della scuola stessa.
Detto istituto porra' a disposizione della scuola quanto necessario per il suo funzionamento ed in particolare i corredi di carattere scientifico e bibliografico, i supporti ed i sussidi di carattere didattico gia' disponibili nella sede dell'istituto in misura sufficiente.
Salve restando le attribuzioni del preside e del consiglio della facolta' di magistero, la scuola e' retta da un direttore e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano.
Il direttore e' nominato dal rettore per un biennio e puo' essere confermato.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 124. - Ai sensi dell'art. 111 dello statuto dell'Universita' di Trieste le tasse di iscrizione e le soprattasse della scuola sono le seguenti:
1° Anno:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Anni successivi:
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 soprattassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
Art. 125. - Il consiglio direttivo della scuola approva:
a) i programmi dei singoli corsi di insegnamento e la rispettiva durata;
b) l'iscrizione al secondo anno di corso degli allievi che abbiano sostenuto almeno due esami fondamentali ed un complementare del primo anno.
Art. 126. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un argomento di ricerca pedagogica e di sperimentazione assegnato da uno dei docenti della scuola sentito il parere del consiglio direttivo.
Il candidato non riconosciuto idoneo ad una prima prova dell'esame di diploma puo' ripresentarsi una seconda volta ma non nello stesso anno accademico.
Le commissioni di esame sono costituite da insegnanti della scuola secondo le norme vigenti degli esami universitari. Gli esami saranno svolti nelle sessioni di esame previste dalla legge.
Art. 127. - Per conseguire il diploma si richiede una frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi al primo ed al secondo anno e dell'esame di diploma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1