DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Numero 23 Anno 1982 GU 04.02.1982 Codice 082U0023

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-05;23

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Con effetto dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per il personale di ruolo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono sostituiti come segue:

Categoria o livello retributivo . . . . . . . . . . . . . . . Importo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)L. 2.160.000 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.680.000 III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.200.000 IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.900.000 VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300.000 VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000 VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000 (1) L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.


Art. 2

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Comma 1

In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nelle categorie o livelli retributivi di cui al precedente art. 1 e' disposto sulla base dell'anzianita' di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello prestato presso le ex ricevitorie e gli uffici locali gia' ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, osservando le seguenti modalita' e con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.
Nel caso in cui l'anzianita' sia riferita a servizi di ruolo prestati in qualifiche cui corrisponde un'unica categoria o livello retributivo, si determina, sulla base dell'anzianita' complessiva, il trattamento corrispondente ai nuovi stipendi annui lordi di cui al precedente art. 1, comprendendo nella progressione economica, da computare in base all'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, anche il valore monetario della parte di biennio residua, con arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a quindici giorni.
Ove l'importo cosi' determinato cada tra due classi o scatti, il dipendente, ferma restando l'attribuzione ad personam del trattamento stesso, si considera collocato nella classe o scatto di stipendio immediatamente inferiore. La frazione di biennio, corrispondente alla differenza tra detto stipendio ed il trattamento ad personam, e' valutata per l'ulteriore progressione economica.
Qualora il servizio di ruolo complessivamente maturato sia invece riferibile a diverse posizioni, cui corrispondono piu' categorie o livelli retributivi:
a) si computa, anzitutto, l'anzianita' riferita al piu' basso di tali livelli retributivi e sulla base dei nuovi stipendi di cui all'art. 1 si determina il relativo valore monetario, con i criteri di cui al precedente secondo comma, detraendo da questo l'importo iniziale del livello;
b) si trasferisce poi detto valore monetario nel livello superiore, sommandolo all'iniziale di quest'ultimo; all'anzianita' corrispondente si aggiunge il periodo di servizio prestato nella posizione relativa a tale livello determinando, con le modalita' di cui al secondo comma, lo stipendio corrispondente;
c) in presenza di ulteriori passaggi di livello si procede in modo analogo;
d) in sede di passaggio dal penultimo all'ultimo dei livelli retributivi presi in considerazione, oltre quello di cui alla precedente lettera b), lo stipendio si determina con le modalita' previste dall'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, aggiungendo all'anzianita' corrispondente quella maturata nell'ultima categoria o livello retributivo, applicando poi il precedente terzo comma.
Al personale delle ex carriere ausiliarie ed esecutive articolate in piu' qualifiche ed inquadrato, per effetto della legge 3 aprile 1979, n. 101, in unica categoria o livello retributivo, vengono attribuiti, in aggiunta all'anzianita' complessivamente maturata al 31 gennaio 1981, anni quattro per i dipendenti provenienti dalle qualifiche apicali ed anni due per quelli provenienti dalle qualifiche intermedie.
L'anzianita' complessiva derivante dall'applicazione del presente articolo viene ridotta di un anno nella posizione iniziale di ruolo.
Nel caso che i passaggi a suo tempo intervenuti comportino l'attribuzione al dipendente di un livello retributivo inferiore a quello in precedenza valutato, vengono seguiti, per la determinazione del relativo trattamento economico, i criteri di cui sopra osservando la esatta successione cronologica dei vari passaggi.
I servizi prestati in posizione non di ruolo sono valutati con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, in ragione dell'1,25% annuo dello stipendio lordo iniziale delle corrispondenti categorie o livelli retributivi.


Art. 3

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Comma 1

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi, indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Non hanno invece effetto sulla determinazione delle misure orarie per prestazioni straordinarie a tempo ed a cottimo nonche' dei compensi orari di intensificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, per la quale continuano a considerarsi gli stipendi stabiliti dalla legge 3 aprile 1979, n. 101.


Art. 4

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Comma 1

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, ivi compresi gli acconti mensili di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, decorrono dal 10 febbraio 1981. A decorrere dal 1 febbraio 1981 al personale postelegrafonico non competono le somme di cui alla lettera b) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.
E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianita' maturata successivamente al 1 febbraio 1981.
Il dipendente mantiene ad personam il trattamento gia' in godimento qualora quello spettante dal 10 febbraio 1981 risulti di importo inferiore. In tale caso il dipendente si considera collocato nella classe di stipendio immediatamente inferiore, conservando ai fini della progressione economica la frazione di anzianita' posseduta.


Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1981, n. 797.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.