DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 879/1981 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Numero 879 Anno 1981 GU 30.01.1982 Codice 081U0879

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di anni tre; il numero degli iscritti e' limitato a dodici per ogni anno di corso".


Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 113, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' limitato a cinque per ogni anno di corso".


Art. 3

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti e' limitato a nove per ogni anno di corso".


Art. 4

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti e' limitato a dieci per ogni anno di corso".


Art. 5

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli studenti che possono essere iscritti e' limitato a venti per ogni anno di corso".


Art. 6

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Comma 1

Il quinto comma dell'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi".


Art. 7

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Comma 1

Il quinto comma dell'art. 121, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi".


Art. 8

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 122, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei posti disponibili per ogni anno accademico e' limitato a sei (totale diciotto iscritti)".


Art. 9

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 125, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti e' limitato a sei per ogni anno di corso".


Art. 10

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti e' limitato ad otto per ogni anno di corso".