Il primo comma dell'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di anni tre; il numero degli iscritti e' limitato a dodici per ogni anno di corso".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 113, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' limitato a cinque per ogni anno di corso".
Art. 3
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti e' limitato a nove per ogni anno di corso".
Art. 4
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti e' limitato a dieci per ogni anno di corso".
Art. 5
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli studenti che possono essere iscritti e' limitato a venti per ogni anno di corso".
Art. 6
#Comma 1
Il quinto comma dell'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi".
Art. 7
#Comma 1
Il quinto comma dell'art. 121, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi".
Art. 8
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 122, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei posti disponibili per ogni anno accademico e' limitato a sei (totale diciotto iscritti)".
Art. 9
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 125, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti e' limitato a sei per ogni anno di corso".
Art. 10
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti e' limitato ad otto per ogni anno di corso".