Il quarto comma dell'art. 256, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, n. 432, relativo agli iscritti alla scuola di specializzazione in cardiologia, e' sostituito dal seguente:
"La scuola accoglie complessivamente ventiquattro iscritti, cui vanno ad aggiungersene altri ventiquattro con pari ripartizione per ogni anno di corso per tutto il periodo di durata e secondo le modalita' precisate in apposite convenzioni stipulate tra l'Universita' degli studi di Bari, la fondazione clinica del lavoro di Pavia e l'ospedale regionale specializzato C.T.O. di Bari".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'ultimo comma dell'art. 246, relativo agli iscritti alla scuola in neurologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli iscritti non potra' superare quello di sessanta".
Art. 3
#Comma 1
Il quint'ultimo comma dell'art. 259, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, numero 751, relativo agli iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola e' di ottanta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2".
Art. 4
#Comma 1
L'art. 252, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli iscritti alle scuole non puo' essere superiore a diciotto, per i tre anni di corso".