DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 853/1981 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 853 Anno 1981 GU 21.01.1982 Codice 081U0853

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-31;853

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 457 sono aggiunti i seguenti commi:

La frequenza alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
La frequenza e' regolamentata secondo modalita' stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facolta'.
L'art. 489, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).
Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e' approvato dal direttore della scuola.
Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.
L'art. 500, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, e' sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
L'art. 501 e' sostituito dal seguente:

La frequenza e' regolamentata con modalita' stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facolta'.
L'art. 510, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, e' sostituito dal seguente:

Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
L'art. 519, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, viene sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
L'insegnamento avra' carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni, sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto.
Il superamento degli esami e' obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo. Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso. Gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali del predetto quarto anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.
L'art. 545, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, viene sostituito dal seguente:

Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso.
Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovra' superare i cinquanta iscritti.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.