DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Numero 856 Anno 1981 GU 21.01.1982 Codice 081U0856

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-22;856

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese.
I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione".


Art. 2

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Comma 1

Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.