Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla Difesa, gia' costruiti dalla Marina militare nel comune di Gaeta, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare gia' ultimata, non e' necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.