A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1985, l'aliquota del contributo, dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani delle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni, e' determinata nella misura del 0,60 per cento della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1