Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna i compiti istituzionali, il patrimonio immobiliare - con relativi arredamenti ed attrezzature - ed il personale dell'ente "Gioventu' italiana" in Sardegna, secondo le disposizioni previste dalla legge 18 novembre 1975, n. 764, a far data dal 1 gennaio 1981.
Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto della applicazione della legge 18 novembre 1975, n. 764.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto, a far data dall'entrata in vigore della legge 18 novembre 1975, n. 764, si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la legge 13 aprile 1983, n. 122.