Il testo del terzo e quarto capoverso dell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, e' sostituito dal seguente:
"Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo.
L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno dopo il primo anno di insegnamento ed uno dopo il secondo".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il testo del quarto e quinto capoverso dell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, e' sostituito dal seguente:
"Ciascuno dei due insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali.
L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di insegnamento ed uno alla fine del secondo".
Art. 3
#Comma 1
Il testo della prima parte del terzo capoverso dell'art. 71, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi, e' sostituito dal seguente:
"Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non puo' essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana o quello di anatomia comparata".
Art. 4
#Comma 1
Il testo dell'art. 73, relativo alle modalita' degli esami di laurea, e' modificato nel senso che sono soppressi il punto 1) per la laurea in scienze naturali ed i punti 1) e 3) per la laurea in scienze biologiche.