DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 825/1981 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 825 Anno 1981 GU 14.01.1982 Codice 081U0825

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;825

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il secondo comma dell'art. 305, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' sostituito dal seguente:
"Alla scuola sono ammessi settantacinque iscritti per i cinque anni di corso".
Il secondo comma dell'art. 390, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo di allievi ogni anno e' di dodici".
Il secondo comma dell'art. 399, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' sostituito dal seguente:
"Saranno ammessi non piu' di venti iscritti".
L'art. 403, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, e' sostituito dal seguente:
"Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi".