Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il secondo comma dell'art. 305, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' sostituito dal seguente:
"Alla scuola sono ammessi settantacinque iscritti per i cinque anni di corso".
Il secondo comma dell'art. 390, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo di allievi ogni anno e' di dodici".
Il secondo comma dell'art. 399, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' sostituito dal seguente:
"Saranno ammessi non piu' di venti iscritti".
L'art. 403, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, e' sostituito dal seguente:
"Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1