Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita', risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto".
Testo vigente
Art. 1
#Art. 46
Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale gia' in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina".