IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 635;
Veduta la nota rettorale n. G.98718 del 29 ottobre 1980;
Riconosciuta la necessita' di apportare la rettifica al predetto decreto presidenziale n. 635, dovuto ad un mero errore di trascrizione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 635, e' rettificato nel senso che alla scuola di perfezionamento in fisica, di cui all'art. 451 dello statuto, sono ammessi anche i laureati in chimica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1