((Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e' sostituito dal seguente:
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle spese per il funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, lo Stato concorre con gli stanziamenti previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, ed eventuali successive proroghe ed integrazioni.
Lo Stato si fa carico, comunque, con contributi straordinari da erogare con legge alla regione autonoma della Sardegna, dell'onere relativo alle spese di funzionamento dell'E.T.F.A.S., con riferimento a quelle effettivamente sostenute dall'ente stesso alla data del 31 dicembre 1978.