Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonche' le funzioni di programmazione e di indirizzo.
Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanita' le funzioni di carattere internazionale gia' esercitate dall'O.N.M.I.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 e della legge 11 marzo 1974, n. 101, nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna che provvede in base alla legge 23 dicembre 1975, n. 745.
Art. 3
#Comma 1
Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.
Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745.