Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis - Versamento ad ufficio incompetente. - Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido.
All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 93 - Versamenti ad ufficio incompetente. - E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:
a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria;
c) chi versa in esattoria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria".
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1 gennaio 1974.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.