DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 221/1979 - Attribuzione di miglioramenti economici al personale della scuola.

Attribuzione di miglioramenti economici al personale della scuola.

Numero 221 Anno 1979 GU 23.06.1979 Codice 079U0221

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;221

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Con decorrenza 1 gennaio 1979, al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente di ruolo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative statali e' corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 dicembre 1978 nelle amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei comuni nelle scuole di avviamento professionale statali.


Art. 2

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Comma 1

L'importo di cui al precedente art. 1 e' corrisposto nella misura di tanti importi annuali quanti sono gli anni che occorrono, a norma delle vigenti disposizioni, per conseguire il parametro in godimento, con l'aggiunta di due importi annuali per ogni aumento biennale maturato in detto parametro.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il personale direttivo della scuola elementare, secondaria ed artistica e quello non docente delle carriere di concetto ed esecutiva con parametri di stipendio terminali 609, 535, 530, 370 e 245, si considera con anzianita' di servizio complessiva pari a sedici anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. Il medesimo personale direttivo con parametro di stipendio iniziale si considera, agli stessi fini, con un'anzianita' di servizio complessiva pari ad anni sedici diminuiti degli anni di permanenza necessari, a norma delle vigenti disposizioni, per il passaggio dal parametro in godimento a quello terminale del ruolo di appartenenza e maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico attribuito nel parametro in godimento. Gli ispettori tecnici periferici con parametro 600 si considerano agli stessi fini con anzianita' di servizio complessiva pari a ventiquattro anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento.
E' fatta salva l'attribuzione degli eventuali maggiori importi spettanti in relazione alla valutazione complessiva del servizio di cui al precedente art. 1. In tale caso si trascura la frazione di anno inferiore a sei mesi.
Per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo sono corrisposti due importi annuali per ogni aumento biennale maturato nel parametro in godimento.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

L'importo corrispondente alle L. 9.600 annue, di cui al presente decreto, e' assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
L'importo stesso si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotto nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. E' corrisposto ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.


Art. 5

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Comma 1

Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui al precedente art. 2 sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalita' previste per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.


Art. 6

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