Con decorrenza 1 novembre 1978, al personale docente delle universita', escluso quello che gode di trattamento dirigenziale, e' corrisposto l'importo lordo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 ottobre 1978 nelle amministrazioni statali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Con decorrenza 1 marzo 1978, al personale non docente delle universita', delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura, dei policlinici, delle scuole di ostetricia universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' agli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento e, fino al suo effettivo trasferimento alle regioni, al personale delle opere universitarie, e' corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 28 febbraio 1978 nelle universita', negli osservatori astronomici e vesuviano, nelle amministrazioni statali e nelle opere universitarie.
Art. 3
#Comma 1
L'importo di cui ai precedenti articoli e' corrisposto nella misura di tanti importi annuali quanti sono gli anni che occorrono, a norma delle vigenti disposizioni, per conseguire il parametro in godimento, con l'aggiunta di due importi annuali per ogni aumento biennale maturato in detto parametro.
Per il personale di cui al presente decreto e' comunque fatta salva l'attribuzione degli eventuali maggiori importi spettanti in relazione alla valutazione complessiva del servizio comunque effettivamente prestato nelle universita', negli osservatori astronomici e vesuviano, nelle amministrazioni statali e nelle opere universitarie. In quest'ultimo caso si trascura la frazione di anno inferiore a sei mesi.
Art. 4
#Comma 1
Con la stessa decorrenza 1 novembre 1978, ai ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita' ed ai direttori, direttori di sezione sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, con esclusione del personale provvisto di trattamento dirigenziale, nonche' ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, e' corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 ottobre 1978 nelle amministrazioni statali.
Art. 5
#Comma 1
L'importo corrispondente alle L. 9.600 annue di cui al presente decreto e' assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
L'importo stesso si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotto nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. E' corrisposto ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Art. 6
#Comma 1
Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui al precedente art. 2 sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalita' previste per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 7
#Comma 1
Alla copertura della maggiore spesa si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.