A decorrere dal 1 gennaio 1979 la misura dell'indennita' di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' elevata a L. 2.500.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.