DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 225/1979 - Attribuzione di miglioramenti economici ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Attribuzione di miglioramenti economici ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Numero 225 Anno 1979 GU 23.06.1979 Codice 079U0225

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;225

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Con decorrenza dal 1 ottobre 1978 a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e compresi gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, e' corrisposta una somma di L. 800 mensili lorde per ogni anno di effettivo servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione stessa alla data suddetta e una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico.
Ai fini della corresponsione delle L. 800 mensili lorde, per anno di effettivo servizio prestato nella posizione di operaio assunto per lavori di carattere stagionale dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, si considera il periodo di duecentosettanta giorni anche non continuativi.
A decorrere dall'anno 1978, la tredicesima mensilita' del personale di cui al primo comma e' integrata di L. 55.000 e di una mensilita' dell'indennita' pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, spettante ai singoli dipendenti alla data di liquidazione della tredicesima mensilita'.


Art. 2

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Comma 1

Le somme di L. 800 mensili e di L. 10.000 mensili di cui al precedente art. 1 non vengono considerate ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

I miglioramenti economici di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali e sono corrisposti ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Le integrazioni della tredicesima mensilita' sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilita' stessa non competa in misura intera.


Art. 4

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