Con decorrenza dal 1 maggio 1978 al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione di quello con qualifiche dirigenziali, e' corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78.
Ai medesimi dipendenti, per l'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilita' e' corrisposta con le seguenti integrazioni lorde:
lire diecimila, di cui al precedente comma;
lire quarantacinquemila, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
una mensilita' dell'indennita' pensionabile, di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I benefici economici, di cui al precedente art. 1, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.
Art. 3
#Comma 1
L'importo di L. 10.000 mensili si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed e' ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali.
Le integrazioni della tredicesima mensilita' sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilita' stessa non competa in misura intera.
Art. 4
#Comma 1
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.