IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo economico-internazionale, e' aggiunto quello di: economia regionale.
Art. 85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di: analisi mineralogica.
L'art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, e' modificato nel senso che i punti a) e b) sono soppressi e sostituiti dal seguente:
Lo studente non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica.
Il punto g) e' soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1