IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 9 agosto 1978;
Considerato che il citato decreto 26 ottobre 1977, n. 1251, presenta errori di trascrizione negli articoli 132 e 138;
Considerata pertanto la necessita' di rettificare tali errori;
Visti gli atti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, citato nelle premesse, e' rettificato come segue:
Art. 132 - la denominazione dell'insegnamento di "Istituzione di aeronautica" e' rettificato in quella di "istituzioni di aeronautica";
Art. 138 - la denominazione dell'insegnamento di "catalisi industriale (... principi di ingegneria e chimica II)" e' rettificata in quella di "catalisi industriale (... principi di ingegneria chimica II)".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1