DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 169/1979 - Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642, concernenti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo.

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642, concernenti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo.

Numero 169 Anno 1979 GU 04.06.1979 Codice 079U0169

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;169

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera a) e' variato da "ordinario" in "marche";
alle note a margine e' aggiunto il comma seguente:
"Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
4) dagli indigenti".


Art. 2

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Comma 1

L'art. 18 della tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
"Passaporti".
"Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.
Atti e documenti occorrenti per il rilascio o il rinnovo dei passaporti:
a) per coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti".


Art. 3

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1 gennaio 1974.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.