IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento di prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 14 maggio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1986;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
1. A partire dal 17 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 18.023 a L. 19.063 e da L. 19.782 a L. 20.704 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
b) da L. 6.673 a L. 6.949, da L. 7.807 a L. 8.138 e da L. 22.556 a L. 23.605 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1