DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

Numero 157 Anno 1986 GU 13.05.1986 Codice 086U0157

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Art. 1

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Comma 1

Scopi del Comitato

Comma 2

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.


Esso persegue le finalita' previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).


Art. 2

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Comma 1

Organi

Comma 2

Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attivita' sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.


Art. 4

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Comma 1

Composizione del consiglio nazionale

Comma 2

Il consiglio nazionale e' composto dal presidente del Comitato, che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario il segretario generale del Comitato.


Il consiglio dura in carica quattro anni.


Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato.


Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.


((


Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.


))


Art. 5

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Comma 1

Compiti del consiglio nazionale

Comma 2

Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro ai fini di quanto disposto al successivo art. 12.


Art. 6

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Comma 1

Convocazione e deliberazione del consiglio nazionale

Comma 2

Il consiglio nazionale e' convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.


L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del consiglio nazionale, ed e' comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo. Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.


Salvo che non sia diversamente disposto, per la validita' delle riunioni del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.


Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza con diritto a voto.


Art. 7

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Comma 1

Composizione della giunta esecutiva

Comma 2

La giunta esecutiva e' composta dal presidente del Comitato che la presiede, dai due vice presidenti, dai sei membri eletti dal consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario.


Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato.


La giunta dura in carica quattro anni.


Art. 8

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Comma 1

Requisiti di partecipazione alla giunta

Comma 2

Possono essere eletti componenti della giunta esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, delegati regionali o componenti dei comitati provinciali del C.O.N.I.


Art. 10

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Comma 1

Convocazione e deliberazione della giunta

Comma 2

La giunta esecutiva e' convocata dal presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.


Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto.


Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.


Art. 11

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Comma 1

Rinnovazione delle cariche

Comma 2

La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, convoca il consiglio nazionale affinche' questo provveda, nel periodo previsto dall'art. 14, alla designazione del presidente e alla rinnovazione delle cariche di vice presidente, di componente la giunta medesima ed alla nomina del segretario generale.


La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.


Il presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per l'elezione della nuova giunta esecutiva nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.


Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.


Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino ala rinnovazione generale delle cariche.


Art. 12

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Comma 1

Controllo sulle deliberazioni

Comma 2

I verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.


Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi sono approvate secondo le modalita' stabilite dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.


Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.


Con il conto consuntivo e' trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.


Art. 13

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Comma 1

Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

Comma 2

Il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.


In tali casi e' nominato un commissario straordinario, fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.


Art. 14

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Comma 1

Il presidente

Comma 2

Il presidente e' nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del consiglio nazionale formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.


Art. 15

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Comma 1

Requisiti per la nomina

Comma 2

Non puo' essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.


La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.


Art. 16

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Comma 1

Compiti del presidente

Comma 2

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale, i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarita' delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta, nei casi di assoluta necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della giunta esecutiva nella materia indicata alla lettera a) dell'art. 9, nei limiti di valore fissato a norma della lettera s) del medesimo articolo, nonche' nelle materie indicate alle lettere c), g), l), m), q) ed r) dell'art. 9, e li sottopone alla ratifica della giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilita' personale del presidente.


Il presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.


In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente piu' anziano di carica o, a parita' di anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'.


Art. 17

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Comma 1

Indennita' del presidente

Comma 2

Al presidente spetta una indennita' di carica e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamento, da determinare secondo le modalita' dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.


Art. 18

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Comma 1

Il segretario generale

Comma 2

Il segretario generale e' nominato dal consiglio nazionale su designazione della giunta esecutiva, che dovra' previamente accertare il possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali da parte del designato; dura in carica per il periodo stabilito dagli articoli 7 e 11 del presente decreto ed il relativo trattamento giuridico ed economico e' regolato ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.


Potranno essere designati alla carica di segretario generale coloro che per l'attivita' svolta diano le piu' ampie garanzie di specifica competenza e capacita' professionale nel campo dello sport, in armonia con le norme e gli indirizzi del C.I.O.


Art. 19

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Comma 1

Compiti del segretario generale

Comma 2

Il segretario generale e' a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, della quale e' anche segretario, e collabora col presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; formula proposte alla giunta esecutiva su provvedimenti di competenza della stessa; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.


Art. 20

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Comma 1

Composizione del collegio dei revisori

Comma 2

Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' integrato da altri due membri designati uno dal Ministro del tesoro fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e l'altro dal Ministro delle finanze.


Ai componenti del collegio dei revisori spetta una indennita' di carica da determinare dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.


Art. 21

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Comma 1

Compiti del collegio dei revisori

Comma 2

I revisori hanno facolta' di assistere alle riunioni del consiglio nazionale ed a quelle della giunta esecutiva.


Le delibere adottate dal consiglio e dalla giunta devono, comunque, essere trasmesse al collegio dei revisori.


Art. 22

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Comma 1

Compensi componenti organi collegiali

Comma 2

Ai vicepresidenti ed ai componenti degli organi collegiali spetta una indennita' di carica ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamenti, da determinare ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.


Art. 23

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Comma 1

Delegati regionali

Comma 2

In ogni regione un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina e disciplina, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del C.O.N.I., le attivita' esercitate dai comitati provinciali.


Esso sovrintende, quale delegato del C.O.N.I. e nell'ambito degli indirizzi da questo formulati, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport.


Il delegato regionale ha altresi' funzioni di consultazione e di collegamento fra tutti gli organismi periferici del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.


Art. 24

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Comma 1

Comitati provinciali

Comma 2

In ogni provincia e' istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attivita' sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonche' di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle federazioni sportive nazionali per promuovere e sostenere l'attivita' sportiva, in base agli indirizzi emanati dal C.O.N.I.


Il comitato provinciale e' composto dal presidente, che lo presiede, dai presidenti dei comitati provinciali e dai delegati provinciali delle federazioni sportive nazionali.


Nell'ambito del comitato provinciale la giunta provinciale e' composta dal presidente del comitato, che la presiede, da tre membri eletti dal comitato provinciale, nonche' dal rappresentante del C.O.N.I. per gli impianti sportivi.


Art. 25

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Comma 1

Fiduciari locali

Comma 2

Su preventiva autorizzazione della giunta esecutiva del C.O.N.I., possono essere nominati dal presidente del comitato provinciale, sentito il comitato stesso, fiduciari locali con il compito di mantenere i rapporti a livello locale con le societa' sportive e di collaborare con le stesse e con gli organismi sportivi provinciali, nonche' di assicurare i rapporti con l'amministrazione comunale e gli organi del decentramento amministrativo.


Art. 26

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Comma 1

Funzionamento delle strutture dell'organizzazione periferica

Comma 2

Le norme relative al funzionamento delle strutture della organizzazione periferica, ivi comprese quelle concernenti la durata degli incarichi, l'elettorato e le modalita' delle elezioni, i requisiti e le eventuali incompatibilita', oltre quanto previsto dal presente regolamento, sono stabilite dal consiglio nazionale del C.O.N.I.


Tutti gli incarichi relativi all'organizzazione periferica sono onorifici.


Comma 3

Titolo II - FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 27

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Comma 1

Le federazioni sportive

Comma 2

Le federazioni sportive nazionali sono le seguenti:
1) Aeroclub d'Italia;
2) Automobile club d'Italia;
3) Federazione italiana di atletica leggera;
4) Federazione italiana baseball e softball;
5) Unione bocciofila italiana;
6) Federazione italiana della caccia;
7) Federazione italiana giuoco calcio;
8) Federazione italiana canottaggio;
9) Federazione ciclistica italiana;
10) Federazione italiana cronometristi;
11) Federazione ginnastica d'Italia;
12) Federazione italiana golf;
13) Federazione italiana gioco handball;
14) Federazione italiana hockey e pattinaggio;
15) Federazione italiana hockey su prato;
16) Federazione italiana lotta, pesistica e judo;
17) Federazione medico sportiva italiana;
18) Federazione motociclistica italiana;
19) Federazione italiana motonautica;
20) Federazione italiana nuoto;
21) Federazione italiana pallacanestro;
22) Federazione italiana pallavolo;
23) Federazione italiana pentathlon moderno;
24) Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacque;
25) Federazione pugilistica italiana;
26) Federazione italiana rugby;
27) Federazione italiana scherma;
28) Federazione italiana sci nautico;
29) Federazione italiana sport equestri;
30) Federazione italiana sport del ghiaccio;
31) Federazione italiana sport invernali;
32) Federazione italiana tennis;
33) Federazione italiana tennis-tavolo;
34) Federazione italiana tiro con l'arco;
35) Unione italiana tiro a segno;
36) Federazione italiana tiro a volo;
37) Federazione italiana vela.


Art. 28

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Comma 1

Sede delle federazioni

Comma 2

Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.


Il consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, puo' autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.


Art. 29

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Comma 1

Ordinamento delle federazioni

Comma 2

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.


In armonia con l'art. 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, lo statuto deve contenere le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione, alla quale e' riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport o dell'attivita' sportiva da essa controllata.


Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche sono deliberati dalle assemblee e sono approvati, previo esame della giunta esecutiva del C.O.N.I., dal consiglio nazionale del C.O.N.I.


I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e sono approvati, previa pronuncia della giunta esecutiva del C.O.N.I. in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale del C.O.N.I., dal presidente del C.O.N.I. La predetta approvazione si intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal deposito dei regolamenti presso la segreteria generale del C.O.N.I.


Dell'organo interno di controllo della federazione, composto, ove non diversamente disposto dalla legge, da cinque membri effettivi e tre supplenti, due membri effettivi ed un membro supplente sono designati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I. I membri dell'organo interno di controllo assistono alle riunioni degli organi deliberanti della federazione.


L'esercizio finanziario delle federazioni ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria delle federazioni si svolge in base al bilancio annuale di previsione e nel rispetto delle direttive emanate dal C.O.N.I. per la classificazione delle entrate e delle spese in bilancio e per i fondamentali adempimenti gestori, ivi compreso lo schema tipo di bilancio.


Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo sono deliberati dal competente organo della federazione ed approvati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I.


Le federazioni devono trasmettere al C.O.N.I. annualmente, entro il termine stabilito dalla giunta esecutiva, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo successivo, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto consuntivo.


Il bilancio di previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione dell'organo di controllo, da apposita relazione del presidente federale, nella quale devono essere altresi' indicati la consistenza e lo stato del personale con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.


Il conto consuntivo, oltre che dalla relazione dell'organo interno di controllo contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione, deve essere corredato da una relazione illustrativa del presidente federale riguardante l'attivita' svolta e l'andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, nonche' la consistenza, lo stato e la spesa relativi al personale eventualmente assunto con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.


Le federazioni sportive nazionali possono riconoscere, per delega del consiglio nazionale del C.O.N.I., le societa' sportive ad esse affiliate.


Il segretario della federazione esercita, nell'ambito della stessa, le funzioni dirigenziali previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.


Art. 30

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Comma 1

Costituzione di nuove federazioni sportive

Comma 2

Puo' essere disposta, con deliberazione del consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri aventi diritto a voto, la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali per sport non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 27 o per attivita' sportive non ancora inquadrate, secondo quanto previsto dal Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) in ordine alla composizione dei comitati nazionali olimpici.


Per uno stesso sport puo' essere costituita una sola federazione.


Art. 31

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Comma 1

Esclusione delle federazioni sportive

Comma 2

Con le stesse modalita' di cui all'art. 30, il consiglio nazionale puo' deliberare la perdita della qualita' di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente art. 27.


Comma 3

Titolo III - LE SOCIETA' SPORTIVE

Art. 32

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Comma 1

Riconoscimento delle societa' sportive

Comma 2

Le societa', le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalle federazioni sportive nazionali. Il riconoscimento delle societa' polisportive e' fatto per le singole specialita' dello sport praticato.


Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgano attivita' di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attivita' a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.


Art. 33

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Comma 1

Ordinamento delle societa' sportive

Comma 2

Le societa', le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del precedente art. 32.


Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto, nonche' i regolamenti interni.


Art. 34

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Comma 1

Attivita' delle societa' sportive

Comma 2

Le societa', le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attivita' secondo le norme e le consuetudini sportive.


Comma 3

Titolo IV - GLI ATLETI E GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35

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Comma 1

Gli atleti

Comma 2

Gli atleti sono inquadrati presso le societa', associazioni ed enti sportivi riconosciuti.


L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealta' sportiva.


L'atleta non professionista deve praticare lo sport in conformita' alle regole del C.I.O. e della competente federazione internazionale.


L'attivita' dell'atleta professionista e' disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva federazione internazionale.


Art. 36

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Comma 1

Gli ufficiali di gara

Comma 2

Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita'.


Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.