DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 957/1983 - Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

Numero 957 Anno 1983 GU 01.03.1984 Codice 083U0957

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;957

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, e' stabilita nella seguente misura:
L. 50.000 (cinquantamila) di diritto fisso annuo;
in piu' per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale azionario ed, eventualmente, obbligazionario quotato:

fino ad un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 da 2 a 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da 51 a 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 oltre 100 miliardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6
L'impegno di quotazione e' annuale.
L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.


Art. 2

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Comma 1

Alle societa' che a decorrere dal 1 gennaio 1984 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1:
a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto;
b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%;
c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 30%.
Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli gia' quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso piu' borse valori.
L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale azionario ed eventualmente del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno precedente.


Art. 3

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Comma 1

E' fissato in L. 5.000.000 (cinquemilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.


Art. 4

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Comma 1

I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue:

istituti di credito (osservatori e sostituti osservatori) . L. 30.000 agenti di cambio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 commissionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 rappresentanti alle grida . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno . . . . . . . . . . . L. 10.000