L'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:
"Art. 351 - Controllo sui veicoli. - I veicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi devono essere sottoposti, allorche' i dispositivi vengono applicati, a visite e prove per l'accertamento dei requisiti di idoneita' dei dispositivi o dell'impianto, controllando che non possa verificarsi, anche a motore fermo, uscita di gas.
L'officina che ha provveduto all'installazione deve certificare che le tubazioni, escluso il riduttore, sono state sottoposte con esito favorevole a prova idraulica alla pressione di 300 bar per il metano e di 45 bar per il G.P.L. La certificazione deve essere conforme ad un modello approvato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e sottoscritta da persona responsabile che abbia previamente depositato la propria firma presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Le officine di cui al comma precedente devono essere preventivamente riconosciute idonee dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Altrimenti la prova idraulica deve essere effettuata in presenza del funzionario della motorizzazione civile che provvede alla visita e prova del veicolo ai sensi degli articoli 54 e 56 del testo unico.
Gli accertamenti e la certificazione di cui ai commi precedenti non occorrono per i veicoli che siano stati omologati gia' muniti di impianto di alimentazione con combustibile in pressione o gassoso e che vengano immatricolati in base alla dichiarazione di conformita'.
Per i veicoli muniti di dichiarazione di conformita' come al comma precedente, la visita e prova necessaria nell'ipotesi di cui all'art. 54, secondo comma, del testo unico non comprende la prova idraulica a pressione delle tubazioni".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1