DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 924/1983 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 924 Anno 1983 GU 24.02.1984 Codice 083U0924

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;924

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

Dopo l'art. 139, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione del centro "E. Piaggio".
Art. 140. - Il centro "E. Piaggio" ha lo scopo di svolgere studi e ricerche sull'automazione nell'industria e sulla applicazione dell'ingegneria alla soluzione dei problemi posti dallo sviluppo delle tecnologie biomediche.
Il centro ha altresi' lo scopo di svolgere attivita' didattica nell'ambito degli studi e ricerche predetti.
Il centro "E. Piaggio" e' suddiviso in due sezioni:
automazione;
bioingegneria.
Art. 141 - La sezione automazione intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, alla messa a punto ed al razionale ed economico impiego degli automatismi, nelle forme che saranno ritenute piu' opportune e che verranno concordate di volta in volta con gli enti, le imprese industriali ed i privati utilizzatori del personale suindicato.
La sezione bioingegneria intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, allo sviluppo ed al razionale impiego dei dispositivi ad uso biomedico.
Art. 142. - Il centro costituisce un organo di convergenza degli istituti interessati alle attivita' indicate negli articoli 1 e 2.
Fanno parte del centro i seguenti istituti dell'Universita' di Pisa: istituto di chimica generale (facolta' di ingegneria), istituto di elettronica e telecomunicazioni, istituto di elettrotecnica, istituto di matematiche applicate, istituto di tecnologia meccanica, istituto di scienza delle costruzioni, istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, istituto di clinica ortopedica. Del centro faranno parte altresi' i dipartimenti universitari di Pisa che saranno indicati con apposito decreto del rettore.
I rapporti del centro con la societa' Piaggio, che a suo tempo ha contribuito alla istituzione del centro interessandosi alle attivita' del centro medesimo, saranno regolati con apposita convenzione fra l'Universita' di Pisa e la societa' Piaggio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382.
Possono entrare a far parte del centro altri istituti dell'Universita' di Pisa, nonche', mediante apposite convenzioni proposte al rettore dal consiglio direttivo del centro, istituti o dipartimenti di altre Universita', altri enti pubblici o privati, imprese industriali o privati interessati alle sue attivita'.
Art. 143. - Il centro ha sede presso la facolta' di ingegneria. Per quanto riguarda la sua gestione amministrativa-contabile, il centro e' assimilato ad un istituto universitario e sottoposto alle relative norme vigenti, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, articoli 63 e seguenti.
Art. 144. - All'attivita' del centro presiede un consiglio direttivo composto dai direttori degli istituti universitari che fanno parte del centro, da un rappresentante di ciascuno degli enti, imprese o privati interessati alla sua attivita'.
Nel caso che al centro partecipi un ente pubblico di ricerca, esso sara' rappresentato nel consiglio dai direttori degli istituti interessati. I suddetti potranno delegare un loro rappresentante a partecipare, in loro vece, alle sedute del consiglio. Fa pure parte del consiglio direttivo il direttore del centro, designato a norma del successivo art. 145.
Art. 145. - Il consiglio direttivo elegge tra i professori ordinari dell'Universita' di Pisa facenti parte del consiglio direttivo il suo presidente; egli dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni quadrimestre e tutte le volte che sia convocato dal presidente; designa il direttore tra i professori ordinari dell'Universita' di Pisa facenti parte del consiglio direttivo del centro.
Art. 146. - Il consiglio direttivo provvede alla compilazione dei programmi di attivita' del centro, di cui agli articoli 1 e 2 e da' direttive sulla ripartizione dei fondi e su quanto altro possa occorrere per il funzionamento del centro stesso, che saranno attuate dal direttore seguendo le norme previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
Inoltre propone al rettore l'eventuale ammissione al centro di altri dipartimenti o istituti universitari, e, mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati, di imprese industriali e privati in conformita' con gli scopi istituzionali del centro.
Il direttore ha il compito di provvedere alla gestione ed amministrazione del centro secondo le norme vigenti per gli istituti universitari e seguendo i programmi stabiliti dal consiglio direttivo. Egli esercita funzioni analoghe a quelle di un direttore di istituto, assumendo le responsabilita' conseguenti. Il direttore indica un docente che possa sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento, visto quanto prescrive l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, numero 371.
Art. 147. - I fondi del centro sono costituiti dai contributi erogati da enti statali e, attraverso apposite, convenzioni, da enti, imprese e privati interessati al suo sviluppo e alla sua attivita', sia per la ricerca, sia per la utilizzazione dei risultati di esse. I fondi suddetti devono essere iscritti nel bilancio generale dell'Universita' ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
Gli apparecchi e le attrezzature acquisite con i fondi del centro restano di proprieta' dell'Universita' di Pisa ed inventariati presso il centro stesso.
Art. 148 (ex 140) - nell'elenco degli istituti scientifici e' inserito il centro "Enrico Piaggio".