Il quinto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e' sostituito dal seguente: "Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25.
Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1