DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di Trento.

Numero 1211 Anno 1980 GU 31.08.1981 Codice 080U1211

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1211

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

All'art. 23, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
geometria III;
analisi matematica III;
algebra II;
biomatematica;
analisi numerica.


Art. 2

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Comma 1

All'art. 24, relativo al corso di laurea in fisica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
fisica molecolare;
teoria dei campi;
didattica della fisica;
elettronica quantistica.


Art. 3

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Comma 1

All'art. 27, relativo al corso di laurea in economia politica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
diritto privato comparato;
diritto penale commerciale;
diritto delle Comunita' europee;
economia monetaria internazionale;
economia montana e forestale;
finanza aziendale;
finanza degli enti locali;
matematica finanziaria e attuariale;
ricerca operativa;
ragioneria pubblica;
statistica;
statistica aziendale;
statistica economica;
sistemi informativi;
sistemi economici comparati;
economia monetaria e creditizia;
economia del settore pubblico;
revisione e certificazione di bilancio.
Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:
metodi di ricerca operativa;
psicologia sociale;
sistemi economici e sociali comparati;
storia contemporanea;
storia della statistica;
teoria e politica monetaria internazionale.


Art. 4

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Comma 1

Dopo l'art. 28, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del diploma in statistica:
Art. 29. - E' istituita presso la facolta' di economia e commercio uno scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni.
Art. 30. - Insegnamenti fondamentali:
1) elementi di matematica;
2) statistica;
3) statistica economica - corso elementare;
4) statistica giudiziaria (semestrale);
5) statistica sociale (semestrale);
6) antropometria (semestrale);
7) statistica sanitaria (semestrale);
8) sociologia generale;
9) demografia;
10) geografia politica ed economica.
Insegnamenti complementari:
1) economia politica - corso elementare;
2) istituzioni di diritto privato;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) statistica metodologica;
5) calcolo delle probabilita';
6) statistica aziendale e analisi di mercato;
7) controllo statistico delle qualita' e statistica industriale;
8) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
9) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
10) sistemi informativi;
11) diritto regionale e degli enti locali;
12) finanza degli enti locali;
13) matematica finanziaria e attuariale;
14) economia d'azienda;
15) geometria analitica;
16) economia regionale.
Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli, pure semestrali, di antropometria e statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici.
L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.
Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facolta' dell'ateneo, previa approvazione del preside della facolta' dalla quale e' rilasciato il diploma in statistica.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari.


Art. 5

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 32 e' modificato nel senso che dopo la parola "istituti scientifici" sono inserite le seguenti "dei dipartimenti".
Nello stesso articolo il secondo comma e' modificato nel senso che dopo le parole "all'istituto" sono inserite le seguenti "al dipartimento".


Art. 6

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Comma 1

L'art. 53 e' sostituito dal seguente:

Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facolta' meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unita' quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.
Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facolta'.
I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facolta' sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facolta' risultano assegnati almeno tre professori di ruolo.
I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni.