DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1060/1978 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Numero 1060 Anno 1978 GU 17.05.1979 Codice 078U1060

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 45 e 51, relativi rispettivamente alla direzione ed all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione delle discipline del lavoro, annessa alla facolta' di giurisprudenza, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 45. - La scuola e' retta dal direttore. E' direttore il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro. Ove siano istituite piu' cattedre di diritto del lavoro, la facolta' nomina il direttore fra i titolari delle cattedre stesse. Il direttore puo' nominare un vice direttore che coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art. 51. - Gli insegnamenti nella scuola sono:
1° Corso:
teoria dell'impresa;
rapporto di lavoro nell'impiego privato;
rapporto di lavoro nel pubblico impiego;
storia dei movimenti sindacali;
diritto sindacale;
economia del lavoro (semestrale).
2° Corso:
rapporti speciali di lavoro;
diritto internazionale del lavoro;
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto processuale del lavoro;
diritto penale del lavoro (semestrale).
I corsi saranno tenuti utilizzando, ove possibile, le aule della facolta', ovvero quelle dell'istituto di diritto del lavoro.