Ai sensi del quarto comma dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale fissa limiti di tempo al servizio all'estero del solo personale delle carriere ausiliarie trasferito dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari ovvero assegnato ad altra sede all'estero da quella di originaria assunzione, l'aliquota degli impiegati delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati dall'amministrazione centrale a rappresentanze diplomatiche o ad uffici consolari per prestarvi servizio per periodi non eccedenti di volta in volta dieci anni consecutivi non puo' superare il settanta per cento dei posti complessivamente previsti dall'organico della carriera ausiliaria (commessi) e dall'organico della carriera ausiliaria (autisti).
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1