DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1057/1978 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 1057 Anno 1978 GU 15.05.1979 Codice 078U1057

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 87, relativo al corso di laurea in chimica, e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma, relativo alle modalita' di esame di insegnamenti biennali:
"Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica sperimentale, esercitazioni di matematiche, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".
Art. 88 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organicobiologico e l'indirizzo inorganico chimico fisico, e' aggiunto il seguente:
chimica dell'ambiente.
L'art. 89, relativo alle propedeuticita' e modalita' di esame, e' modificato nel senso che tra il secondo e terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Gli insegnamenti biennali di chimica fisica e di esercitazioni di chimica fisica, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".
Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto il seguente:
chimica dell'ambiente.
Lo stesso articolo e' modificato nel senso che tra il sesto e il settimo comma e' aggiunto il seguente:
"Gli insegnamenti biennali di chimica fisica, chimica industriale, esercitazioni di chimica fisica, esercitazioni di chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".
Art. 91 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
fisica biologica;
fisica sanitaria.
Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:
elementi di biofisica;
geometria superiore;
spettroscopia e radiofrequenza.
Art. 101 - relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma:
"L'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".