IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 257, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) I seguenti insegnamenti semestrali modificano la durata del corso in annuali:
bachicoltura e apicoltura;
allevamento vegetale;
demografia zootecnica;
fisioclimatologia animale;
fisiologia e tecnica della riproduzione animale;
genetica del miglioramento animale;
igiene zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
tecnica del diserbo;
lotta biologica ed integrata;
biologia e tecnica della riproduzione sementiera.
b) L'insegnamento complementare di nematologia (semestrale) muta la denominazione in nematologia agraria e modifica la sua durata in annuale.
L'insegnamento complementare di economia e regolamentazione del commercio internazionale e comunitario dei prodotti agricoli (semestrale) muta la denominazione in commercio internazionale dei prodotti agricoli e modifica la sua durata in annuale.
L'insegnamento complementare di avicoltura e coniglicoltura (semestrale) viene soppresso e sostituito con i seguenti insegnamenti:
avicoltura (annuale);
allevamento del coniglio, degli animali da pelliccia, da laboratorio e da ripopolamento (annuale).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1