IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Universita' statale in Calabria;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 ottobre 1978;
Considerato che il quarto comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica presenta errori materiali;
Considerata pertanto la necessita' di procedere alla rettifica di detti errori;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Il quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 632 del 19 giugno 1978, di cui alle premesse e' rettificato come segue:
"Gli studenti che non usufruiscono di assegno di studio per mancanza di merito scolastico, pur essendo nelle condizioni di reddito per usufruirne, dovranno versare, ove ammessi, una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1