IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, che agli articoli 23 e 33 ha istituito, rispettivamente, il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali della guardia di finanza;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza.
Testo vigente
Art. 1
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