DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 117/1979 - Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

Numero 117 Anno 1979 GU 11.04.1979 Codice 079U0117

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";
Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 "Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e' assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.