DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 65/1979 - Richiamo alle armi nel 1979 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.

Richiamo alle armi nel 1979 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.

Numero 65 Anno 1979 GU 02.03.1979 Codice 079U0065

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-24;65

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nel corso dell'anno 1979 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento od addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
quattrocentottantotto ufficiali, centododici sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
trentatre ufficiali e trentasei sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro della difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.


Art. 3

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Comma 1

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.