Il personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti alla regione a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione passa all'amministrazione regionale secondo criteri e modalita' stabiliti con legge regionale.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti del personale degli enti le cui attribuzioni sono esercitate dalla regione in virtu' di norme di attuazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La regione, nel provvedere alla disciplina delle modalita' relative al passaggio del personale che ne faccia richiesta, garantisce lo stato giuridico ed economico gia' raggiunto del personale stesso.
L'inquadramento definitivo del personale degli enti avviene in ogni caso coevamente a quello del personale statale.
Art. 3
#Comma 1
In conseguenza del passaggio alla regione operato ai sensi degli articoli precedenti, i corrispondenti ruoli dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, degli enti, saranno con decreto del Presidente della Repubblica adeguatamente ridotti.
Art. 4
#Comma 1
I rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui al presente decreto saranno disciplinati in sede di regolamento definitivo dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione.