IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 177, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva:
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Art. 178. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso gli istituti di clinica chirurgica generale, patologia speciale chirurgica e semeiotica chirurgica dell'Universita' di Siena, e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Art. 179. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 180. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 181. - La durata del corso degli studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 182. - Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e, complessivamente, di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 183. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 184. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia descrittiva e topografica specialistica I;
fisiopatologia e semeiotica funzionale I;
anatomia ed istologia patologica I;
patologia chirurgica I.
2° Anno:
anatomia descrittiva e topografica specialistica II fisiopatologia e semeiotica funzionale II;
anatomia ed istologia patologica II;
patologia chirurgica II;
semeiotica chirurgica I;
radiologia e medicina nucleare I;
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica I
3° Anno:
patologia chirurgica III;
semeiotica chirurgica II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica II;
clinica e terapia chirurgica I;
tecniche operatorie I.
4° Anno:
semeiotica chirurgica III;
radiologia e medicina nucleare III;
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica III;
clinica e terapia chirurgica II;
tecniche operatorie II;
anestesia e rianimazione;
riabilitazione in chirurgia digestiva.
5° Anno:
clinica chirurgica e terapia chirurgica III;
tecniche operatorie III;
chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
terapia intensiva.
Art. 185. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sara' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 186. - Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e dovranno inoltre sostenere una prova clinica.
Art. 187. - Le tasse, soprattasse e contributi della scuola sono cosi' fissate:
immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1