Il primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni triennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, e' stato accertato dagli uffici delle imposte, ed ogni anno, la pubblicazione dell'elenco dei contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.