A decorrere dal 1 gennaio 1978, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali e' determinata nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per le imprese industriali fino a 50 dipendenti l'aliquota del contributo e' determinata nella misura dell'uno per cento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1