DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

Numero 13 Anno 1986 GU 03.02.1986 Codice 086U0013

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e durata

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.


L'accordo si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.


Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.


Le altre materie previste dall'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata.


Comma 3

Capo II - Occupazione

Art. 2

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Comma 1

Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico

Comma 2

In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.


Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatore nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilita' e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.


Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalita' di lavoro previsti dagli accordi, puo' individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite.


Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto.


Il Governo predisporra', secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualita' e ampliamento di attivita' e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.


In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attivita' istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.


Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sara' predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986.


Le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale entro il 30 aprile di ogni anno.


Art. 3

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Comma 1

Progetti finalizzati

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.


I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.


Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attivita' ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra' anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.


Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985.


Art. 4

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Comma 1

Regimi di lavoro a tempo parziale

Comma 2

Con apposito emendamento al disegno di legge governativo sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, sara' prevista una piena utilizzazione della contrattazione per la individuazione dei profili professionali per i quali e' ammesso il regime a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma; sara' esaminata altresi' la possibilita' di attenuare la portata delle norme sulla incompatibilita'.


Negli accordi di comparto sara' riservata un'ampia quota del turn-over dei prossimi tre anni per rapporti di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego nei limiti della quota massima prevista dal disegno di legge di cui al precedente primo comma.


Art. 5

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Comma 1

Ruoli ed accessi

Comma 2

Allo scopo di agevolare il reclutamento del personale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e la sua piena utilizzazione nelle sedi di assegnazione, saranno ridistribuiti gli attuali posti degli organici nazionali in contingenti territoriali a livello non inferiore a quello provinciale. La copertura dei posti avverra' attraverso concorsi territoriali corrispondenti, assicurando modalita' di gestione degli stessi sollecite ed articolate, secondo profili professionali omogenei, a partire dai comparti contrattuali.


Per la selezione dei candidati al pubblico impiego saranno adottate procedure piu' moderne e oggettive.
Un'apposita commissione mista ne studiera', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' operative e formulera' precise proposte anche sulla base del protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984.


Per la copertura urgente di vacanze di organico, tenendo conto delle riserve di legge attualmente vigenti, le amministrazioni pubbliche, per gli adempimenti di loro competenza, attiveranno, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, provvedimenti normativi che consentano la rapida diffusione, anche attraverso il ricorso agli organi di informazione di massa, dei bandi di concorso, l'espletamento sollecito delle procedure concorsuali mediante il ricorso a procedure semplificate e automatizzate di selezione attitudinale, l'immediato inserimento in ruolo dei vincitori in attesa degli adempimenti di rito, utilizzando prioritariamente per le successive vacanze le graduatorie degli idonei degli ultimi tre anni, salvaguardando specifiche normative di settore.


Art. 6

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Comma 1

Mobilita'

Comma 2

I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.


Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.


La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali.


Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.


Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.


Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito.


L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica.


Comma 3

Capo III - ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 7

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

In tutti i settori, si provvedera' a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potra' essere comunque superiore a 2 ore settimanali.


Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalita' per l'attuazione di tale obiettivo, che dovra' essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987.


Nell'ambito delle modalita' organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza.


L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalita' per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono.


La programmazione dell'orario di servizio e la articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto:
della migliore efficienza e produttivita' delle pubbliche amministrazioni;
della piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati.


Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli altri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini:
individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estendera', a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza;
definendo le attivita' a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate.


A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari:
all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio;
all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
alle modalita' di riscontro della congruita' tra scelte operate e miglioramento della qualita' del servizio.


Art. 8

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Comma 1

Articolazione degli orari

Comma 2

La programmazione delle modalita' organizzative per l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio - ivi comprese le incentivazioni economiche - sara' definita in sede di contrattazione di comparto e decentrata secondo le previsioni dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.


Art. 9

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Nel contesto delle nuove regole di flessibilita':
lo straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione;
nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario e' insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilita', al lavoro a tempo parziale e/o a termine;
nei casi in cui lo straordinario e' comunque elemento indispensabile, si effettuera' tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo.


I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilita', tempo parziale, restituzione in tempo libero).


Sono fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali.


Art. 10

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Comma 1

Compenso per il lavoro straordinario

Comma 2

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
indennita' integrativa speciale (IIS) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.


La maggiorazione di cui sopra e' pari al 15 per cento per lavoro straordinario diurno; al 30 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento per quello prestato in orario notturno-festivo.


Le modalita' ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego; le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.


La spesa per lavoro straordinario nelle pubbliche amministrazioni dovra' essere ridotta rispetto a quella effettivamente sostenuta in ciascuna amministrazione nell'anno 1985 per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le intese che saranno definite in sede di comparto tenendo conto di particolari esigenze di enti ed in armonia con quanto previsto nei commi precedenti.


Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 e' ridotto a 156.


Art. 11

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Comma 1

Permessi

Comma 2

Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali, a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolati nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo.


Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono il dipendente e' tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o piu' soluzione le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma.


Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.


I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.


Le modalita' di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata.


Comma 3

Capo IV - PRODUTTIVITA' EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12

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Comma 1

Produttivita'

Comma 2

La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi.


A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita-efficienza e della produttivita-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate.


Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'.


Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.


I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).


I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza stilla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto.


I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.


Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.


A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.


Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto.


Art. 13

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Comma 1

Progetti-pilota

Comma 2

In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita'. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sara' predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituira' linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.


Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacita' professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
3.1 risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.
4. La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro cinque mesi.
5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14.


Art. 14

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Comma 1

Fondo di incentivazione

Comma 2

Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.


Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza.


Comma 3

Capo V - RISTRUTTURAZIONE RETRIBUTIVA

Art. 15

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Comma 1

Compatibilita' economiche

Comma 2

Negli accordi di comparto dovranno essere rispettati i limiti economici derivanti dall'applicazione dei saggi di crescita inflattiva previsti dalla legge Finanziaria 1986. Tali limiti sono considerati vincoli-obiettivo da valere per tutti i pubblici dipendenti.


Pertanto, nel rispetto di tali indirizzi programmatici, gli accordi di comparto dovranno prevedere benefici economici tali da non superare, in alcun caso, i tetti programmati di inflazione previsti dalla legge finanziaria 1986.


Ogni anno, entro il mese di settembre, le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si incontreranno al fine di verificare l'eventuale scostamento tra l'andamento reale dell'inflazione e gli incrementi retributivi realizzati, al netto di quelli provenienti dal fondo di incentivazione di cui al precedente art. 14, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni.


Art. 16

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Comma 1

Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale

Comma 2

Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza.


L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni.


Art. 17

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Comma 1

Modifica di altri automatismi

Comma 2

In sede di accordi di comparto, e nel limite delle correlative compatibilita' come dianzi definite, saranno esperiti, a valere per il triennio di riferimento, sistemi di riconoscimento dell'anzianita' che affievoliscano gli attuali automatismi, escludendo riconoscimenti di anzianita' pregresse sostanzialmente gia' realizzati negli accordi precedenti.


Comma 3

Capo VI - RELAZIONI SINDACALI

Art. 18

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Comma 1

Informazione

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche, salva la continuita' dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni piu' adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti.
L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.


In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza.


L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati.


Art. 19

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Comma 1

Verifiche

Comma 2

Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti gli accordi intercompartimentali e di comparto promuovono una verifica sullo stato di attuazione degli accordi stessi. Sulla base dei risultati di queste verifiche le parti formulano osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'articolo 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.


Art. 20

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Comma 1

Diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica

Comma 2

In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualita' del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive.


In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.


Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti.


Sara' data attuazione nell'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione delle risorse per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni.


Art. 22

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Comma 1

Andamenti giurisprudenziali e giudicati amministrativi

Comma 2

Presso il Dipartimento della funzione pubblica sara' istituito l'osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materie di pubblico impiego. Dati e rapporti specifici sono pubblicati con cadenza quadrimestrale.


Gli andamenti della giurisprudenza possono essere discussi su richiesta delle amministrazioni o delle organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi e comunque almeno una volta l'anno.
Conseguentemente possono essere formulate norme interpretative in ordine ai contenuti contrattuali, e puo' essere sollecitata l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi.


Ove una pubblica amministrazione intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.


Comma 3

Capo VII - NORMA FINALE

Art. 23

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.