DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

Numero 1201 Anno 1982 GU 04.11.1983 Codice 082U1201

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1201

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche dei ruoli del personale non docente delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e Vesuviano, in attuazione del disposto dell'art. 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza 1 gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.


Art. 2

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Comma 1

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo e' fissata nella tabella allegata al presente decreto.
Nel ruolo speciale e' inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato alle Universita', agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici e vesuviano.


Art. 3

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Comma 1

L'inquadramento nel ruolo speciale e' effettuato, con decorrenza 1 gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza dell'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nelle qualifiche previste nella tabella allegata, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.


Art. 4

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Comma 1

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attivita' di servizio nonche' quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.


Art. 5

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Comma 1

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessita' di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonche' in relazione al compimento di processi di mobilita' connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.