DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 612/1983 - Autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere il patrocinio dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere il patrocinio dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Numero 612 Anno 1983 GU 03.11.1983 Codice 083U0612

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1888, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.