DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1143/1980 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 1143 Anno 1980 GU 26.05.1981 Codice 080U1143

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;1143

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

L'art. 9 e' modificato nel senso che e' aggiunta la seguente frase:
13. L'Universita' degli studi di Napoli comprende, altresi', un centro di calcolo elettronico interfacolta'.
Dopo l'art. 883 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del centro di calcolo elettronico interfacolta'.

Sezione XVII Centro di calcolo elettronico

Art. 884. - Il centro di calcolo elettronico dell'Universita' di Napoli e' destinato al servizio relativo alle attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita' di Napoli, nonche' di altre universita' o istituti universitari che stipulano apposite convenzioni con l'Universita' di Napoli.
Art. 885. - Il centro ha le seguenti finalita':
a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica delle istituzioni di cui all'art. 884 mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attivita' di ricerca;
b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni di cui all'art. 884 fornendo le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti;
c) promuovere attivita' di documentazione e di studio e qualsiasi altra attivita' connessa con lo sviluppo di mezzi di elaborazione del centro ed il loro impiego;
d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre universita' o enti analoghi.
Il centro potra' altresi' soddisfare esigenze di calcolo di altri enti, ma soltanto in quanto cio' non ostacoli il buon perseguimento delle finalita' di cui sopra.
Art. 886. - Il centro per sua natura sostiene le attivita' di quelle componenti delle istituzioni di cui all'art. 884 che sono particolarmente volte alle ricerche di informatica.
Art. 887. - Sono organi del centro:
a) il consiglio direttivo e il suo presidente;
b) il comitato tecnico;
c) il direttore del centro.
Art. 888. - Il consiglio direttivo e' costituito da professori ufficiali rappresentanti dell'Universita' di Napoli e da un massimo di dodici professori ufficiali rappresentanti delle istituzioni di cui all'art. 884 nel numero fissato dalle relative convenzioni.
I rappresentanti dell'Universita' di Napoli sono distribuiti come segue:
a) tre professori ufficiali della facolta' di scienze;
b) tre professori ufficiali della facolta' di ingegneria;
c) due professori ufficiali della facolta' di economia e commercio;
d) due professori ufficiali della facolta' di agraria;
e) due professori ufficiali della facolta' di architettura;
f) un professore ufficiale di ciascuna delle altre facolta'.
Fa parte inoltre del consiglio direttivo il direttore amministrativo dell'Universita' di Napoli o un funzionario da lui delegato.
Il consiglio direttivo elegge il presidente ed il segretario fra i rappresentanti dell'Universita' di Napoli e degli enti di cui all'art. 884.
I membri del consiglio direttivo di cui alle voci a), b), c), d), e), f), sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facolta'.
I rappresentanti dell'Universita' di Napoli e quelli degli enti di cui all'art. 884 durano in carica tre anni purche' conservino la qualifica di professori ufficiali e sono nominabili al massimo per due volte consecutive.
Art. 889. - Il comitato tecnico e' costituito da esperti del settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati.
Il comitato tecnico e' costituito da:
a) il direttore del centro;
b) il segretario amministrativo del centro;
c) un rappresentante eletto dal personale tecnico del centro nel proprio ambito;
d) non piu' di sei membri scelti fra il personale docente delle istituzioni di cui all'art. 884 che abbiano comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati.
I membri del comitato tecnico di cui alle voci c) e d) durano in carica due anni.
I membri di cui alla voce d) non possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo.
Art. 890. - Il direttore del centro nominato dal rettore e' scelto tra i professori ufficiali dell'Universita'.
Art. 891. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico.
Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore, previa approvazione ministeriale.