IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 547, 548, 549, 550, 551 e 552, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 547. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni (3) e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di 30 per anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 548. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
4) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.
2° Anno:
1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.
3° Anno:
1) rianimazione (II);
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
5) esercitazioni pratiche.
Vengono inoltre impartiti insegnamenti complementari sulle seguenti materie:
tecnica degli esami endoscopici (I anno);
cardiologia per la rianimazione (II anno);
nozioni di tossicologia clinica (III anno).
Tali insegnamenti costituiscono materia di esame.
Art. 549. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 550. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 551. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1